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Punti fermi in materia di interruzione del nesso causale nell´ambito della responsabilità del datore di lavoro per infortunio del lavoratore
Luca Napolitano
(Cass. Pen., Sez. IV, 2 marzo 2020, n. 8164)
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Nota di Luca Napolitano
Con la sentenza in commento, la IV sez. della Suprema Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sulla impervia materia della sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai contenuti del debito di sicurezza gravante sulla figura datoriale ed alla sua gestione del rischio – in quanto garante ex art. 40 cpv. c.p. – di infortuni dei lavoratori. La fattispecie si presta a riflessioni in punto di causalità materiale, nella ispecie omissiva, e di causalità della colpa. La prima mira a verificare che la condotta sia condizione necessaria e sufficiente dell’evento (teoria condizionalistica, art. 40 c.p.), la seconda ad accertare che l’evento costituisca la concretizzazione proprio del rischio che la regola cautelare violata intende prevenire. Nelle ipotesi di fattispecie omissive colpose, però, di tale duplice momento valutativo (causalità materiale e causalità della colpa) è difficile – impossibile secondo taluni – coglierne la reciproca alterità. La giustapposizione appena accennata consiste nell’accertare con un medesimo giudizio controfattuale (c.d. doppiamente ipotetico: si ipotizza, prima, la condotta doverosa da sostituire idealmente a quella omissiva, e, poi, la sua valenza salvifica/riduttiva del rischio del verificarsi dell’evento) la c.d. causalità omissiva (comunque attinente al piano oggettivo) e la c.d. causalità della colpa, accettando che l’equivalenza normativa (ex art. 40 cpv. c.p. “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”) si intenda materializzata alla luce non della valenza salvifica (i.e. azzeramento del rischio) della condotta doverosa, bensì di quella – ipoteticamente attribuita al c.d. agente modello – riduttiva del rischio del verificarsi dell’evento. Con maggiore sforzo esplicativo, pare ritenersi provato che l’agente abbia “cagionato” l’evento ogniqualvolta non abbia tenuto una condotta doverosa, che – in concreto – avrebbe ridotto (e non azzerato) il rischio del prodursi dell’evento. A questo accertamento deve seguire quello della c.d. evitabilità – secondo un certo orientamento assorbente la c.d. concretizzazione del rischio – e della c.d. prevedibilità dell’evento, le quali danno la stura alla c.d. dimensione soggettiva della colpa, il [continua ..]