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Le chat acquisite in modo illegittimo sono inutilizzabili ai fini cautelari e il Pubblico Ministero non può sanare detta inutilizzabilità disponendo una “ispezione telematica” per riacquisire i medesimi dati informatici, trattandosi di provvedimento inosservante della decisione giurisdizionale che ha determinato la nullità dell´originario atto di ricerca della prova
Argomento: Mezzi di ricerca della prova
Sezione: Sezione Semplice
"Il Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza in data 1° febbraio 2024 (motivazione depositata il successivo 14 marzo) ha confermato l'ordinanza del Gip di Nola applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti di OMISSIS, indagato per i delitti di cui agli artt. 110 e 353 cod. pen. [capi 1, 3, 8, 13 e 15], artt. 319 cod. pen. [capi 2, 6, 9], artt. 110, 476, 490 cod. pen. [capo 7], artt. 81, 40 cpv., 110 cod. pen. e 21 comma 1 l.n. 646/1982 [capo 10]. (…)
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
(…) È pacifico che il Tribunale del riesame aveva annullato - per carenza di motivazione - il sequestro probatorio del cellulare dell'indagato e di altri soggetti disponendone la restituzione agli aventi diritto.
Prima di procedere all'incombente, il Pubblico ministero ha però disposto una "ispezione telematica" con riacquisizione dei dati informatici, utilizzati quindi nella richiesta cautelare e posti a fondamento della misura detentiva applicata all'indagato.(…) Rileva il Collegio che tale modus procedendi ha integrato una violazione del provvedimento giurisdizionale, "neutralizzandone" gli effetti attraverso l'utilizzo - improprio - di un atto di ricerca della prova, che era stato ritenuto, dal tribunale del riesame reale, nullo. (…)
Alla luce della sentenza della Corte cost. n. 170 del 2023 e di quanto deciso dalle Sezioni U. nelle due pronunce che si sono occupate dell'utilizzo della messaggistica "Sky ECC" (Sez. U, nn. 23755 e 23756 del 29/02/2024), le chat costituiscono non mera documentazione acquisibile ex art. 234 cod. proc. pen., ma "corrispondenza informatica" che quindi doveva essere acquisita attraverso un provvedimento di sequestro ex art. 254 cod. proc, pen., nella specie non intervenuto. (…)
Invero, il Giudice delle leggi (par. 4.2 del Considerato in diritto) si è così espresso: «In linea generale, che lo scambio di messaggi elettronici - e-mail, SMS, WhatsApp e simili - rappresenti, di per sé, una forma di corrispondenza agli effetti degli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost. non può essere revocato in dubbio. Posto che quello di «corrispondenza» è concetto ampiamente comprensivo, atto ad abbracciare ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza, [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Pen., Sez. VI, 30 luglio 2024, n. 31180)
Stralcio a cura di Claudia Scafuro
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