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L'invalidità della procura rilasciata su di un atto separato, redatta in un luogo ed in un momento diverso rispetto al ricorso

Erika Forino

La pronuncia in commento (ri)torna a misurarsi con il delicato tema della contestualità spaziale e cronologica del conferimento della procura speciale afferente al ricorso per Cassazione (ed alla certificazione della sua autografia) riportando al centro la questione dei limiti del potere (si badi) certificativo (e non di autenticazione)[1] riconosciuto al difensore dall'ordinamento.

Evocando un orientamento, ad oggi, minoritario per le ragioni che saranno diffusamente illustrate in prosieguo, l'arresto offre lo spunto per indagare le pericolose conseguenze processuali derivanti dall'eccessivo approccio formalistico del tema.

La controversia trae origine dall'opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore esecutato avverso un atto di pignoramento presso terzi avente ad oggetto crediti tributari. La domanda, dapprima accolta dal giudice di merito è stata successivamente cassata con rinvio al giudice di prime cure, su ricorso del creditore, in ragione della ravvisata violazione del contraddittorio per la mancata evocazione in giudizio del terzo pignorato quale litisconsorte necessario. All'esito dell'accoglimento dell'opposizione ad opera del giudice del rinvio il creditore procedente ha proposto ricorso per Cassazione fondando lo stesso su due motivi di censura per nulla vagliati dal Giudice di legittimità in ragione dei dirimenti profili di inammissibilità del ricorso riscontrati dalla Suprema Corte.

Poche battute bastano alla Suprema Corte per dichiarare l'invalidità della procura e, per l'effetto, l'inammissibilità del ricorso: la non contestualità tanto temporale (la procura rilasciata per il ricorso per cassazione risulta sottoscritta ed autenticata in epoca antecedente rispetto all'atto introduttivo del giudizio di legittimità) quanto spaziale (il mandato è stato rilasciato in un luogo diverso da quello indicato nel ricorso) del conferimento e della certificazione della sottoscrizione della procura che accede al ricorso per cassazione rispetto al tempo ed al luogo di redazione dell'atto, comporta il superamento di quei (per vero, stringenti) limiti alla potestà certificativa speciale del difensore riconosciuti dall'ordinamento.

L'art. 83, terzo comma, c.p.c. preoccupandosi, infatti, di delimitare il potere di certificazione dell'autografia di una sottoscrizione di cui è insignito - in via del tutto speciale ed alle specifiche condizioni indicate dalla disposizione de quo - il difensore chiarisce che "[...] la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine [...per quel che qui rileva] del ricorso [...]. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore [...]".

Così circoscritto il potere certificativo del difensore appare naturale nel disegno del Legislatore (almeno secondo la prospettazione della Corte) che la sottoscrizione e certificazione della procura "apposta in calce o a margine" debba necessariamente seguire cronologicamente alla redazione dell'atto cui accede dovendosi, in caso contrario, constatare l'invalidità della stessa poichè certificata dal difensore oltre i limiti riconosciuti dall'ordinamento.

Tale indirizzo troverebbe il conforto della normativa emergenziale ormai abrogata (D.L. 17 marzo 2020 n. 18, art. 83, comma 20-ter) che ha consentito - proprio muovendo dalla tesi della contestualità spaziale e cronologica del conferimento e della certificazione dell'autografia della procura alle liti - per un ristretto arco temporale la certificazione dell'autografia della sottoscrizione "a distanza", vale a dire, apposta su un documento analogico trasmesso al difensore anche in copia informatica per immagine unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità (si veda, al riguardo, Cass. civ., sez. III, Ord. 5 luglio 2023, n. 19039), in deroga, dunque, tanto al terzo comma dell'art. 83 c.p.c. quanto al secondo comma dell'art. 2702 c.c.

Di tanto si fa portavoce la Suprema Corte ricordando - seppure implicitamente - come ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione sia necessaria, ai sensi degli artt. 365 e 366 c.p.c., il rilascio di una valida procura speciale precedente al ricorso cui essa accede, con la conseguente inapplicabilità della sanatoria prevista per i giudizi di merito in ragione di quanto disposto dagli artt. 182 (come restrittivamente interpretato alla luce di Cass. civ., SS. UU. n. 37434 del 21 dicembre 2022) e 359 c.p.c. per i casi di mancanza della procura (esclusivamente per i giudizi instaurati dopo il 28 febbraio 2023) o per quelli di nullità derivante dal difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione.

Né, peraltro, osta a detta conclusione quanto sancito dalla Suprema Corte nella sua più autorevole composizione (Cass. civ. SS.UU. n. 36057 del 9 dicembre 2022), trattandosi di due fattispecie, pur sempre inerenti la procura alle liti conferita per il ricorso per Cassazione, ma afferenti, nell'un caso (la pronuncia in commento) ai limiti relativi al potere certificativo attribuito dall'ordinamento, in via del tutto speciale, al difensore e, nell'altro (la menzionata pronuncia resa a SS.UU.) alla specialità della procura desumibile anche dalla mera collocazione topografica della stessa ove quest'ultima ometta di indicare specificamente il provvedimento da impugnare o il giudizio da promuovere.

All'interpretazione cui la terza sezione della Corte ha aderito nel caso in esame (in senso conforme alle precedenti si vedano, infatti, Cass. civ. Sez. III, 6 aprile 2022 n. 11240; Cass. civ., Sez. III, 7 aprile 2022 n. 11244; Cass. civ., Sez. III, 21 aprile 2022, n. 12707; Cass. civ., Sez. III, 4 novembre 2022, n. 32569) si è, per vero, opposto un ulteriore orientamento meno rigorista che non ritiene la contestualità spaziale e temporale un requisito prescritto dall'art. 83, terzo comma, c.p.c.

Secondo detto indirizzo, espresso nella pronuncia n. 36827 resa dalla Terza Sezione della S.C. in data 15 dicembre 2022, "in tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall'altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest'ultimo".

Dunque, la ratio sottesa all'art. 83 c.p.c. sarebbe da rinvenire non già nella contestualità spaziale e temporale del conferimento e della certificazione dell'autografia della sottoscrizione quanto, piuttosto, nella certezza e conoscibilità del potere rappresentativo del difensore che sostituisce in giudizio la parte. In altri termini, il conferimento della procura alle liti in data posteriore a quella della pubblicazione del provvedimento impugnato e, nel contempo, in data anteriore o contemporanea alla notifica del ricorso è idoneo ad integrare il requisito della specialità della procura richiesto dall'art. 365 c.p.c. per il giudizio in cassazione.

I numerosi interventi del Giudice di legittimità sul punto non sono riusciti a sopire le divergenze esistenti in seno alla Suprema Corte. Tant'è che con l'ordinanza interlocutoria n. 19039 del 5 luglio 2023, la Terza Sezione è tornata nuovamente ad interrogarsi sulla necessità della contestualità spaziale e cronologica del conferimento della procura (e della certificazione dell'autografia ad opera del difensore) sottoponendo il contrasto alle Sezioni Unite.

Accordandosi all'orientamento meno rigorista, il Giudice della nomofilachia ha reso il seguente principio di diritto "in tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo e 365 c.p.c. non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso".

Sapientemente la Suprema Corte ha interpretato l'art. 83 del codice di rito conferendo prevalenza alla reale e piena esplicazione del diritto di difesa ed alla reale attuazione dello scopo ultimo quale il processo è di per sé orientato, ossia l'effettività della tutela giurisdizionale rispetto alla strada (ormai, provvidenzialmente - ci viene da dire - abbandonata dal giudice di legittimità) del bieco formalismo dagli effetti processuali devastanti, riconoscendo valida la procura alle liti rilasciata nell'arco temporale compreso tra la pubblicazione del provvedimento da impugnare e la notifica del ricorso.

 

[1] Si veda, al riguardo, Mandrioli, Commentario Allorio, 1972, 939 ss.

Argomento: Procura alle liti
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 04 aprile 2023, n. 9271)

Stralcio a cura di Ida Faiella

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(...) - la procura rilasciata per il ricorso per cassazione - redatta su foglio separato e unito all'atto – risulta sottoscritta e autenticata in data 06/07/2020 in Catania, mentre l'atto introduttivo reca la data 14/08/2020 e, secondo l'indicazione ivi contenuta, è stato predisposto in Marsala-Roma; - da tanto si evince, dunque, che il difensore non ha autenticato una procura apposta in calce al ricorso (per la quale, secondo Cass., Sez. U, Sentenza n. 36057 del 09/12/2022, Rv. 666374-01, è irrilevante la collocazione "topografica"), bensì una procura a sé stante, redatta e sottoscritta in un momento e in un luogo diverso da quello in cui è stato redatto il ricorso; - in forza dell'art. 83 c.p.c., comma 3, secondo periodo, l'autografia della sottoscrizione della parte può essere certificata dal difensore solo se la procura è apposta in calce o a margine di uno degli atti menzionati nel primo periodo (tra i quali è annoverato il ricorso), perché l'avvocato, a differenza di altri pubblici ufficiali (ad esempio, il notaio), non è munito di un potere certificativo generale, bensì limitato dalle speciali disposizioni (tra cui l'art. 83 c.p.c.) che regolano il suo potere di autentica; - nel caso in esame la procura è affetta da invalidità, perché il difensore che ha certificato la sottoscrizione non aveva il potere di autentica in un atto separato - non solo "topograficamente", ma redatto in un luogo distinto e in un tempo diverso - dal ricorso; - è opinione del Collegio che a tale conclusione non ostino le statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 36057 del 09/12/2022, nè quindi le argomentazioni ad essa riferite di altre pronunce di segno contrario, rese oltretutto in fattispecie non del tutto sovrapponibili alla presente, poichè in questa l'inammissibilità non discende dal contenuto della delega, in cui l'intrinseca carenza di specialità può essere superata dalla sua collocazione "topografica", bensì dalla dirimente e preliminare circostanza della violazione dei limiti intrinseci dei poteri di autenticazione che l'ordinamento eccezionalmente riconosce all'avvocato; (…) P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso (…)

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