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Tutela del creditore ipotecario: la confisca edilizia da parte del Comune di un immobile abusivo non comporta l'automatica estinzione del diritto reale di ipoteca

Argomento: Diritti reali
Sezione: Corte Costituzionale

(C. Cost., 3 ottobre 2024, n. 160)

stralcio a cura di Giovanni Pagano

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“1.- (…) la Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della L. n. 47 del 1985 e dell'art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001 (…), nella parte in cui "non prevedono - in caso di iscrizione di ipoteca giudiziale su di un terreno sul quale sia stato costruito un immobile abusivo, immobile gratuitamente acquisito al patrimonio del comune - la permanenza dell'ipoteca sul terreno a garanzia del creditore ipotecario". (…) 2.2 (…) L'art. 7, terzo comma, della L. n. 47 del 1985 e l'art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001, come interpretati, sarebbero contrari all'art. 3 Cost., poiché irragionevolmente sacrificherebbero l'ipoteca sul fondo, (…) lederebbero l'art. 24 Cost., poiché il creditore vedrebbe gravemente pregiudicata la possibilità di soddisfarsi in via esecutiva sul bene oggetto di un diritto reale di garanzia, (…) le medesime norme si porrebbero in conflitto con l'art. 42 Cost. e con l'art. 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU. (…) 7.- La norma censurata si colloca nel quadro di una disciplina che regola le conseguenze di violazioni particolarmente gravi della normativa urbanistico-edilizia, che consistono nella realizzazione di opere: in assenza di concessione (oggi, permesso di costruire); in totale difformità dalla medesima (secondo quanto specifica il primo comma dell'art. 7 della L. n. 47 del 1985); ovvero con variazioni essenziali (come determinate ai sensi dell'art. 8 della medesima D.L. 23 aprile 1985, n. 146). Il competente organo comunale, una volta accertate le su citate violazioni, se non provvede direttamente alla demolizione dell'abuso e al ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile (…), ingiunge a quest'ultimo di demolire l'abuso con un provvedimento che ha funzione ripristinatoria (art. 7, secondo comma, della L. n. 47 del 1985 e, nel t.u. edilizia, art. 31, comma 2, secondo cui l’ingiunzione è rivolta sia al responsabile dell'abuso sia al proprietario dell'immobile). Se il responsabile dell'abuso "non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, (…) sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. (…) Il responsabile dell'abuso può, comunque, [continua ..]

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