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Il datore di lavoro può legittimamente recedere un contratto di apprendistato nel caso in cui abbia assunto un lavoratore inidoneo alla mansione

Argomento: Del rapporto di lavoro
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. Lav., 28 novembre 2024, n. 30657)

Stralcio a cura di Giovanni Pagano

“1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione (...) avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto che la società non abbia fornito la prova dell'assolvimento dell'obbligo di repêchage: il lavoratore è stato assunto con contratto di apprendistato per la formazione nella qualifica di Capo treno/Capo servizi treno, onde l'impossibilità di continuare ad utilizzarlo nelle suddette mansioni integra il definitivo e integrale venir meno della causa contrattuale e, pertanto, la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, non sussistendo in capo al datore di lavoro alcun onere di ricercare mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore, mansioni ulteriori e diverse rispetto a quella al cui conseguimento è finalizzato il contratto di apprendistato stipulato inter partes, differente rispetto ad un normale contratto di lavoro; 2. con il secondo motivo si denunzia violazione (…) non avendo, la Corte territoriale, ritenuto dirimente la mancata allegazione, da parte del lavoratore, di posizioni lavorative disponibili aventi caratteristiche compatibili con il contratto di apprendistato professionalizzante; invero, le allegazioni del lavoratore in ordine alle mansioni alternative eventualmente esperibili non contenevano alcuna specificazione circa la compatibilità con il contratto di apprendistato; (…) 4. il contratto di apprendistato professionalizzante stipulato tra le parti è regolato, ratione temporis, dagli artt. 41, 42, 44 e 47 del D.Lgs. n. 81 del 2015; è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani: ne sono previste tre tipologie, nell'ambito delle quali l'apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale tramite la formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze tecnico-professionali e specialistiche; 5. (…) tale contratto dà origine ad un rapporto (…) di lavoro a tempo indeterminato bi-fasico, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si aggiunge, con funzione specializzante, lo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale) mentre la seconda fase soltanto eventuale, perché condizionata al mancato recesso ex art. 2118 c.c., rientra nell'ordinario assetto del rapporto di lavoro [continua ..]

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