Argomento:
Del rapporto di lavoroSezione:
Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. Lav., 20 dicembre 2024, n. 33531)
Stralcio a cura di Giovanni Pagano
“5. il primo motivo di ricorso è inammissibile;
5.1. come noto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. civ. deve essere dedotto a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione (v. tra le altre, Cass. 29/11/2016 n. 24298; Cass. 03/08/2007 n. 5353; Cass. 17/05/2006 n. 11501);
5.2. (…) parte ricorrente omette la indicazione delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata - in concreto comunque non riscontrabili -da reputarsi in contrasto con la comune interpretazione dell'art. 7 St. lav. in punto di necessaria specificità del contenuto della contestazione di addebito; (…);
5.3. la ricognizione dei contenuti espressi in una lettera di contestazione disciplinare, l'apprezzamento in ordine al rispetto del canone della specificità della contestazione, la valutazione della corrispondenza dei fatti addebitati rispetto a quelli che sono posti a fondamento del licenziamento, rappresentano infatti operazione ermeneutiche riservate al giudice del merito (Cass. n. 7546/2006) la cui valutazione è sindacabile in cassazione solo mediante precisa censura, senza limitarsi a prospettare una lettura alternativa a quella svolta nella decisione impugnata (Cass., n. 13667/2018)
(…)
6.1. la sentenza impugnata ha affermato che le prove richieste, anche ove ammesse, non sarebbero state in grado di confermare la sussistenza dei fatti contestati e la responsabilità disciplinare del Pa.Al. in quanto, da un lato, le informazioni che il dipendente avrebbe dovuto rappresentare alla società incaricata della realizzazione del software gestionale erano indicate in modo generico, senza preciso collocamento temporale, dall'altro, non vi era riscontro del nesso di causalità tra le generiche omissioni configurate a carico del dipendente e le disfunzioni del programma (quali il mancato abbinamento, caricamento di ordini di vendita ecc.); secondo il giudice di secondo grado le omissioni poste a carico del Pa.Al. avrebbero dovuto [continua ..]
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