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Leasing immobiliare e usura: il ruolo della clausola di salvaguardia

Argomento: Del mutuo e degli interessi
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 15 maggio 2023, n. 13144)

stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

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“2.7.2. - (…) Tanto premesso, rileva il Collegio che, come già condivisibilmente osservato da Cass. n. 26286 del 2019 (resa con riferimento ad un contratto di mutuo fondiario, ma i cui principi sono agevolmente applicabili anche nell’odierna fattispecie, in cui si è al cospetto di un contratto di leasing immobiliare, posto che a quest’ultimo, nelle varie forme, sono coessenziali finalità di finanziamento, espressamente funzionali, però, all’acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto. Cfr. Cass. n. 15200 del 2018; Cass. n. 30520 del 2019), “la clausola cd. “di salvaguardia” giova a garantire che, pur in presenza di un saggio di interesse variabile o modificabile unilateralmente dalla banca, la sua fluttuazione non oltrepassi mai il limite stabilito dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4. Dal punto di vista pratico, tale clausola opera in favore della banca, piuttosto che del cliente. Infatti, ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. La clausola “di salvaguardia”, dunque, assicurando che gli interessi non oltrepassino mai la soglia dell’usura cd. “oggettiva”, previene il rischio che il tasso convenzionale sia dichiarato nullo e che nessun interesse sia dovuto alla banca. Nondimeno, la clausola non presenta profili di contrarietà a norme imperative. Anzi, al contrario, essa è volta ad assicurare l’effettiva applicazione del precetto d’ordine pubblico che fa divieto di pattuire interessi usurari. Sebbene la “clausola di salvaguardia” ponga le banche al riparo dall’applicazione della “sanzione” prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c. per il caso di pattuizione di interessi usurari (nessun interesse è dovuto), la stessa non ha carattere elusivo, poiché il principio d’ordine pubblico che governa la materia è costituito dal divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione che consegue alla violazione di tale divieto. Non vale, in contrario, quanto ritenuto in altra occasione da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016, Rv. 640109), poiché quella pronuncia ha ad oggetto una ben diversa clausola, che prevedeva l’applicazione del principio solve et repete agli interessi che eventualmente fossero [continua ..]

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