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L'adempimento di un legato da parte del chiamato alla successione non comporta automaticamente l'accettazione tacita dell'eredità

Argomento: Delle successioni
Sezione: Sentenze di Merito

(Cass. Civ., Sez. II, 29 aprile 2024, n. 11389)

Stralcio a cura di Giorgio Potenza

“Per aversi accettazione tacita di eredità non basta che il chiamato all'eredità abbia agito con l'implicita volontà di accettarla, ma è altresì necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede, occorrendo la necessaria sussistenza di entrambe le descritte condizioni. E' inoltre pacifico nella giurisprudenza di questa Corte - e nelle opinioni dottrinali assolutamente prevalenti - che non integra accettazione tacita di eredità il pagamento di un debito che il chiamato abbia eseguito con denaro proprio, poiché a tale adempimento può provvedere anche un terzo senza alcun esercizio di diritti successori (art. 1180 c.c.; cfr. Cass. 497/1965; Cass. 14666/2012; Cass. 20878/2020). Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche riguardo all'esecuzione di un legato, nel senso che il suo adempimento da parte del chiamato non integra necessariamente un atto di accettazione tacita, non ravvisandosi ostacoli per ritenere che anche una disposizione mortis causa a titolo particolare possa, per le più svariate ragioni, essere adempiute da un terzo, al pari dei debiti ereditari. Non erano decisivi, per ravvisare necessariamente nel pagamento un atto di accettazione né che trattavasi di legato di genere, né l'assenza di denaro nel patrimonio ereditario, poiché anche in tale ipotesi, al contrario di quanto sostiene la resistente nelle memorie illustrative, il pagamento del legato può aver luogo non solo con disponibilità personali del chiamato, ma anche - ad es. - mediante la liquidazione di altri cespiti, mobiliari o immobiliari, presenti nell'asse e con l'impiego del ricavato. Tuttavia, solo nel secondo caso, non anche nel primo, può configurarsi un atto (la liquidazione del patrimonio del de cuius) che solo l'erede ha il potere di compiere e che può comportare l'accettazione tacita e l'inefficacia di una successiva rinuncia”.

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