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Questione di legittimità costituzionale della normativa riguardante l´interdittiva antimafia
Gianpiero Gaudiosi
(Cons. di Stato, sez. III, 8 giugno 2020, n. 3641)
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Nota di Gianpiero Gaudiosi
L’annotata sentenza, con la quale il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi sull’istituto dell’interdittiva antimafia, è inscrivibile nel più ampio panorama decisionale afferente alla materia dei poteri amministrativi a tutela della pubblica sicurezza, sub specie di verifiche prefettizie rispondenti alle finalità di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata. Al centro della quaestio facti da cui trae abbrivio il sindacato del giudice amministrativo si rinviene un’informativa emessa dalla Prefettura a carico di una società formalmente esercente attività commerciali in ambito gastronomico. L’autorità prefettizia aveva estrapolato un quadro indiziario univoco e credibile circa la permeabilità al condizionamento mafioso da parte del pubblico esercizio in questione, muovendo da un coacervo di elementi esperienziali apprezzati nel relativo legame sistematico e compendiabili in legami familiari, frequentazioni, intrecci societari e cointeressenze che avvincevano il contesto sociale “sospetto” ad individui inseriti a vario titolo all’interno di consorterie criminali. Le valutazioni anzidette erano state dappoi accolte dal T.A.R. che – valorizzando l’elevato valore dimostrativo delle circostanze fattuali addotte e documentate dalla Prefettura – aveva ritenuto perfettamente congrua la revoca degli effetti autorizzativi della Scia per l’esercizio della suddetta attività di somministrazione di alimenti e bevande. La Terza Sezione del Consiglio di Stato, coerentemente con l’iter motivazionale seguito dal giudice di prime cure, rigetta il gravame della società e dichiara l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata da parte appellante con riferimento agli artt. 84, co. 4, lett. d ed e, e 91, co. 6, d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia) per asserito contrasto con gli artt. 117 e 3 Cost.. A fondamento della reiezione, i giudici di Palazzo Spada pongono l’accento sulla funzione di “frontiera avanzata” ormai comunemente attribuita all’informazione antimafia, traendo solide basi argomentative da un folto gruppo di precedenti resi dal medesimo Collegio e ulteriore conforto dai principi generali dettati dalla Corte Cost. nella sentenza n. 24/2019. Nel pervenire agli esiti ricostruttivi così sinteticamente [continua ..]