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E' legittimo il licenziamento del dipendente ritardatario

Argomento: Del rapporto di lavoro
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. Lav., 11 novembre 2024, n. 28929) stralcio a cura di Giovanni Pagano

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“1. La Corte d’appello di Napoli ha (…) rigettato l’impugnativa del licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimatogli dalla – omissis – spa con lettera del 4.2.2019.   2. La Corte d’appello ha premesso che al Omissis con lettera del 10.1.2019, era stato contestato il mancato rispetto dell’orario di lavoro nei giorni 4, 12 e 24 dicembre 2018 nonché la recidiva in relazione ai provvedimenti irrogativi di sanzioni disciplinari conservative, con note rispettivamente del 9.1.2017, 20.2.2017 e 27.9.2018; ha ritenuto sussistente la recidiva; ha osservato che della prima sanzione conservativa (nota del 9.1.2017, spedita il 10.1.2017) si potesse tener conto ai fini del licenziamento dovendosi considerare quale dies ad quem del termine di due anni, previsto dall’art. 7, St. Lav., la lettera di contestazione (10.1.2019) e non il momento di adozione del provvedimento espulsivo; ha giudicato legittima la sanzione conservativa irrogata con nota del 27.9.2018 (per omesso invio di certificazione medica a giustificazione dell’assenza del 13.8.2018) e superflua la verifica della legittimità della sanzione applicata con nota del 20.2.2017, posto che l’art. 48, lett. g) del c.c.n.l. (…) consente il licenziamento con preavviso in caso di “recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 47, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione…”; ha valutato la sanzione espulsiva proporzionata alla gravità della condotta contestata (mancato rispetto dell’orario) e alla recidiva, anch’essa contestata.   11. L’espressione adoperata dall’art. 7, ultimo comma, St. lav., secondo cui “Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione”, secondo il suo inequivoco tenore letterale, impedisce di far leva sui precedenti disciplinari dopo due anni dalla applicazione delle sanzioni e consente, al contrario, di tener conto e cioè di valutare detti precedenti entro il biennio “ad ogni effetto”, quindi anche ai fini della “contestazione” disciplinare. La locuzione “ad ogni effetto”, per la sua ampiezza e per l’assenza di qualsiasi preclusione o limite, in nessun modo può essere letta come riferita al solo provvedimento di licenziamento, così da far coincidere, come [continua ..]

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