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È estensibile anche ai rivenditori al dettaglio, pur privi di dolo o colpa, la tutela inibitoria per violazione del diritto d'autore; non integra abuso del processo l'erronea citazione di precedenti giurisprudenziali generati da un'intelligenza artificiale, ove la linea difensiva sia rimasta coerente e priva di intenti dilatori o strumentali

Argomento: Delle nuove tecnologie
Sezione: Sentenze di Merito

(Trib. Firenze, Sez. Imprese.,  14 marzo 2025, n. 11053)

Stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

“(…) 3. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. Si ritiene infine che debba essere rigettata la richiesta di condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. avanzata dal reclamante a seguito dell’indicazione, in sede di comparsa di costituzione, di sentenze inesistenti, ovvero il cui contenuto reale non corrisponde a quello riportato. A seguito delle note all’uopo autorizzate (…) il difensore della società costituita ha dichiarato che i riferimenti giurisprudenziali citati nell’atto sono stati il frutto della ricerca effettuata da una collaboratrice di studio mediante lo strumento dell’intelligenza artificiale “ChatGPT”, del cui utilizzo il patrocinatore in mandato non era a conoscenza. L’IA avrebbe dunque generato risultati errati, che possono essere qualificati con il fenomeno delle cosiddette allucinazioni di intelligenza artificiale, che si verifica allorché l’IA inventi risultati inesistenti ma che, anche a seguito di una seconda interrogazione, vengono confermati come veritieri. La reclamata, pur riconoscendo l’omesso controllo sui dati così ottenuti, ha chiesto lo stralcio di tali riferimenti, ritenendo già sufficientemente fondata la propria linea difensiva. Il reclamante ha (…) chiesto la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., sostenendo che l’abusivo utilizzo dello strumento processuale (attraverso la produzione di dati falsi) avrebbe influito sulla decisione del collegio. Occorre rilevare come l’indicazione di tali riferimenti giurisprudenziali sia stata posta a fondamento della tesi ab origine sostenuta dalla reclamata, proposta quindi a supporto di una struttura difensiva rimasta immutata sin dal primo grado del giudizio, e oggettivamente non finalizzata ad influenzare il collegio, appuntandosi piuttosto su quanto già indicato (…) in ordine all’assenza dell’elemento soggettivo della malafede dei dettaglianti. (…) (…) In applicazione dei principi giurisprudenziali relativi all’art. 96 c.p.c., la domanda non può essere accolta, in quanto il reclamante non ha allegato nemmeno genericamente i danni subiti a causa dell’attività difensiva espletata dalla controparte. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto non sussistente l’elemento della colpa grave o della malafede, mancando l’abusività della condotta processuale. Il riferimento a sentenze [continua ..]

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