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Contratto di locazione nullo: il conduttore ha diritto di ripetere i canoni versati ex art. 2033 ed il locatore può far valere l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041

Argomento: Della locazione
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 16 dicembre 2024, n. 32696) 

Stralcio a cura di Giovanni Pagano

"8.1.2. (…), deve muoversi dal presupposto secondo cui, "qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo", e ciò anche "quando la controprestazione (come quella effettuata, nella specie da parte locatrice, con la concessione del godimento del bene) non sia ripetibile" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 ottobre 2016, n. 20383, Rv. 642908-01). Infatti, "con specifico riferimento ai contratti ad esecuzione continuata (come la locazione che qui ci occupa) o periodica, l'esigenza di rispetto dell'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni è normativamente prevista solo per l'ipotesi di risoluzione per inadempimento, giacché l'art. 1458 cod. civ. espressamente sottrae i suddetti contratti all'effetto retroattivo, con una norma che - proprio per la sua eccezionalità - non è suscettibile di essere estesa all'ipotesi che qui ricorre di insussistenza ab origine della causa adquirendi, per nullità del contratto" (…). D'altra parte, (…), a ritenere il contrario, si giungerebbe alla conclusione che la nullità non produce effetto "per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, solo perché una delle due prestazioni non è suscettibile di restituzione". Senonché, è proprio "l'eccezionalità delle ipotesi legislative in cui, nonostante il venire meno del vincolo contrattuale, è prevista l'irripetibilità delle prestazioni eseguite" (come accade nel caso di cui all'art. 2126 cod. civ., norma dettata "in funzione di precise esigenze di tutela dei diritti fondamentali ei lavoratori"), a costituire "la più sicura smentita" di tale assunto (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 20383 del 2016, cit.). (…) 8.1.4. Orbene, (…), ricorrendo l'ipotesi della nullità della locazione, in relazione alla pretesa del conduttore di conseguire la restituzione di quanto versato in esecuzione del contratto nullo, il valore della (contro)prestazione - dallo stesso, comunque, fruita - può venire in rilievo solo "in funzione [continua ..]

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