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Responsabilità del fornitore in caso di mancata apposizione dei propri segni distintivi in tutto o in parte coincidenti con quello del produttore

Argomento: tutela del consumatore
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 6 marzo 2023, n. 6568)

stralcio a cura di Giorgio Potenza

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“8. (...) nel momento in cui la sovrapponibilità, in misura assoluta o comunque realmente rilevante in termini di ordinaria percezione, dei segni e dei dati identificativi giunge ad un livello di "confusione", da parte del consumatore, nell'identificazione del fornitore o importatore che lo dovrebbe distinguere dal produttore, l'interpretazione dell'art. 3, comma 1, della direttiva 85/374/CEE ("Il termine " produttore" designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonchè ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso"), che quanto alla seconda parte ("nonchè ogni persona ecc.") pare conformemente riversato nella norma nazionale di cui al D.P.R. n. 224 del 1988 art. 3, comma 3, ("Si considera produttore anche chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione."), si trova dinanzi ad un bivio. La tutela del consumatore effettuata mediante l'estensione della responsabilità del produttore a chi produttore non è, ma ne condivide significativi dati esterni è offerta soltanto per quando, come già si anticipava, "l'apposizione" sia una materiale impressione dell'elemento distintivo sul prodotto effettuata da chi non è produttore per volutamente fruire di un'ambiguità rispetto al produttore, oppure anche per quando il produttore e chi non è produttore condividono comunque e oggettivamente elementi alquanto consistenti nei propri dati identificativi? […] Vale a dire: la condivisione di elementi identificativi adeguati a "confondere" deve ritenersi frutto di una intenzionale specifica apposizione perchè sia rafforzata la tutela del consumatore oppure anche una semplice coincidenza va ricondotta a un'attività di confondere i soggetti ("apponendo... si presenta come produttore") da sanzionare oggettivamente con la responsabilità paritaria rispetto all'effettivo produttore? La seconda via interpretativa appare, a questo collegio […] una soluzione prospettabile se si focalizza la comprensione della ratio normativa con particolare intensità nella tutela appunto del consumatore; tuttavia, il collegio è ben consapevole che sarebbe sostenibile anche la linea offerta dalla ricorrente, nell'ottica di controbilanciare gli [continua ..]

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