home / Archivio / Diritto Civile raccolta del 2024 / Mantenimento del figlio adulto: il giudice deve tenere in considerazione età, stato di ..

indietro stampa contenuto leggi libro


Mantenimento del figlio adulto: il giudice deve tenere in considerazione età, stato di salute e situazione familiare

Roberto Di Giacomo

Con l’ordinanza n. 24391 dell’11 settembre 2024, la Suprema Corte di Cassazione, nella sua Prima Sezione Civile, si è di recente pronunciata in merito al tema del mantenimento del figlio “adulto”, maggiorenne o neomaggiorenne, privo di indipendenza economica, nonché in relazione al c.d. principio di “autoresponsabilità”.

La vicenda oggetto della sopracitata ordinanza origina dal decreto con cui il Tribunale di Bolzano dichiarava inammissibili le istanze del ricorrente, il quale, genitore di due figlie, entrambe da esso riconosciute sin dalla nascita, a seguito della cessazione della convivenza con la relativa madre biologica, in virtù di accordo giudiziale si obbligava a versare un determinato contributo di mantenimento, peraltro prestando idonee garanzie. Attraverso lo strumento del ricorso, l’uomo chiedeva al Tribunale di Bolzano l'accertamento dell'intervenuta autosufficienza delle due figlie e la revoca, ovvero la proporzionale riduzione, del contributo di mantenimento nonché l’estinzione, ovvero l’ulteriore riduzione, delle garanzie prestate, richieste puntualmente contestate da parte resistente, madre delle due figlie. Il Tribunale di Bolzano, dunque, dichiarava, con decreto, inammissibili le istanze del ricorrente, avverso cui quest’ultimo proponeva reclamo, accolto in toto dalla Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, che revocava così, ritenendolo insussistente, l’obbligo di mantenimento del reclamante nei confronti di entrambe le figlie, condannando, altresì, la controparte al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio. In particolare, la presente Corte evidenziava che la prima figlia (più grande), a distanza di 2 anni dal conseguimento della maturità, nell’anno 2018 si era iscritta a diversi corsi di laurea in Germania, senza tuttavia sostenere alcun esame, eccettuata una mera prova scritta tenutasi all’esito di un seminario, in periodo appena anteriore al procedimento di primo grado, e che la seconda figlia (più piccola) aveva appena concluso, con un ritardo di ben 3 anni, la scuola professionale e, in qualità di apprendista, aveva comunque prestato attività lavorativa e conseguito un proprio reddito, seppur esiguo, concludendo così per la mancanza di alcuna prova dell'impegno nello svolgimento del percorso formativo e/o professionale, nonché del relativo successo all’esito di esso.

Avverso tale ultima decisione, parte soccombente, madre delle due ragazze, proponeva ricorso per Cassazione, attraverso cui deduceva ben tre motivi di impugnazione.

Con il primo motivo di ricorso, in particolare, essa deduceva la violazione nonché la falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 2697 c.c. e 337 septies c.p.c., evidenziando che la Corte distrettuale aveva avallato una sorta di automatica e categorica correlazione tra il raggiungimento della maggiore età e l'acquisizione dell’abilità lavorativa, alla stregua della quale, una volta compiuti i diciotto anni, sorgerebbe in capo ai neomaggiorenni una sorta di “autoresponsabilità” nel rendersi economicamente autosufficienti, permanendo, per contro, l'obbligo di mantenimento parentale soltanto nel caso in cui venisse fornita la prova del perseguimento di un percorso scolastico e/o formativo intrapreso ed affrontato con successo ed impegno, prova che, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente stessa, potrebbe essere fornita anche per presunzioni ed il relativo onere dovrebbe risultare particolarmente lieve quanto più in prossimità della maggiore età.

La Suprema Corte concludeva pertanto che, “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, tale circostanza è già idonea a fondare il relativo diritto al mantenimento”. Viceversa, per il "figlio adulto", in ragione del c.d. principio di autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova, a suo carico, inerente le circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).

Ne deriva, quale logica conseguenza, che i presupposti sui quali si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, tuttavia non economicamente autosufficiente, costituenti oggetto di accertamento concreto da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di revoca, sono innanzitutto integrati dall'età del figlio stesso, in ossequio ad un rapporto di proporzionalità inversa alla stregua del quale in base al progredire dell’età dell’avente diritto, nonché al suo effettivo raggiungimento di un determinato livello di competenza professionale e tecnica, ovvero al relativo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021), consegue, tendenzialmente ed in concorso con altri presupposti, il venir meno del summenzionato diritto al mantenimento.

Quanto disposto dall'art. 337 ter, comma 4, c.c., si applicherebbe, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, anche al mantenimento del figlio maggiorenne, ponendo ai fini della determinazione dell'assegno periodico, quale primo criterio esterno alle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori, "le attuali esigenze del figlio".

Ai sensi dell'art. 337 septies c.c., poi, il giudice, "valutate le circostanze", può disporre in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti il pagamento di un assegno periodico. Tali circostanze impongono di valutare attualmente ed in concreto la situazione dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, alla luce del principio di autoresponsabilità, allorché l'età ed i percorsi formativi, terminati ovvero in corso di esecuzione, assumono rilievo non assoluto, dovendosi comunque innanzitutto tenere conto della situazione personale e familiare, della relativa personalità, nonché delle comprovate attitudini ed aspirazioni, le quali ricoprono il massimo rilievo allorquando si tratta di neomaggiorenni.

Nella valutazione delle suddette circostanze, assumerebbero pertanto rilievo tutti gli elementi di prova, comprese le presunzioni, suscettibili di dimostrare la situazione concreta ed attuale dei figli (ovvero dei genitori), sussistente al momento della decisione.

In sostanza, dunque, con la presente ordinanza, la prima sezione civile della Corte di Cassazione, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, ha stabilito che spetta al richiedente l'onere di provare le condizioni che giustificano il diritto al mantenimento. In particolare, il genitore deve dimostrare che il figlio abbia adeguatamente curato la propria preparazione professionale o tecnica, ovvero che si sia impegnato in modo serio e proficuo nella ricerca di un'occupazione. Pertanto, se il figlio è neomaggiorenne e continua il suo percorso di studi (superiori, universitari o di specializzazione), tale situazione è sufficiente a fondare il suo diritto al mantenimento. Al contrario, nel caso del "figlio adulto", si applica il cosiddetto principio dell’autoresponsabilità, per cui la prova del diritto al mantenimento dovrà essere particolarmente rigorosa. Il figlio dovrà pertanto dimostrare, attraverso adeguata prova delle circostanze oggettive ed esterne, le ragioni che giustificano l'impossibilità di ottenere un autonomo impiego lavorativo (Cass. civ., sez. I, 20 settembre 2023, n. 26875). In quest'ottica, il giudice dovrà accertare, al fine di decidere in merito all’esclusione/riduzione del diritto al mantenimento, differenti presupposti, tra cui l’età del figlio (la quale rileverà in rapporto di proporzionalità inversa, accompagnandosi all’età progressivamente più elevata dell’avente diritto tendenzialmente, ed in concorso con altri presupposti, il ridursi od il venire del tutto meno il diritto al mantenimento), l’effettivo raggiungimento di un adeguato livello di competenza professionale e tecnica, nonché l’impegno del figlio nel cercare un'occupazione nell’ambito del mercato del lavoro. Tali aspetti dovranno essere adeguatamente valutati tenendo conto delle circostanze concrete del caso (Cass. civ., sez. I, 3 dicembre 2021, n. 38366). In particolare, sarà necessario considerare la condotta complessiva del figlio in rapporto all'avanzamento dell'età, valutando il suo impegno nella ricerca di un lavoro, se stia frequentando l’università od una istituzione scolastica con profitto, ovvero se serbi un atteggiamento di tipo proattivo nella direzione del raggiungimento di una propria indipendenza, tenendo debitamente conto di eventuali ostacoli oggettivi, quali malattie, disabilità od altre difficoltà che impediscono al figlio di lavorare e/o di formarsi adeguatamente. L’accertamento dovrà, infatti, essere effettuato non in modo astratto o standardizzato, bensì considerando le specifiche e peculiari situazioni del caso. L'art. 337-ter, comma 4, c.c. si applica anche al mantenimento del figlio maggiorenne, stabilendo che, salvo accordi diversi tra le parti, ciascun genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli. Tale disposizione, in particolare, statuisce il principio di proporzionalità, considerando quale primo criterio finalizzato a determinare l'ammontare dell’assegno periodico, oltre alle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori, «le attuali esigenze del figlio». In base all'art. 337-septies c.c., poi, il giudice potrà disporre il pagamento di un assegno periodico a favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti, dopo aver valutato le «circostanze» concrete, le quali richiederanno una valutazione attenta e aggiornata della situazione dei figli, tenendo conto del c.d. principio di autoresponsabilità. L’età ed il percorso formativo (completato ovvero in corso di completamento) del figlio costituiranno elementi fondamentali che tuttavia dovranno essere considerati nel contesto della situazione personale e familiare del medesimo, delle relative attitudini, aspirazioni ed attuali esigenze, così come stabilito dall’art. 337-ter, comma 4, c.c. Qualora si tratti di giovani che hanno appena raggiunto la maggiore età, il principio in esame dovrà essere gradualmente applicato nel tempo. Pertanto, nella valutazione delle circostanze, sarà fondamentale considerare tutte le prove disponibili, comprese le presunzioni, che riflettano la situazione concreta dei figli e dei genitori al momento della decisione. Valorizzando l’età, infatti, si potrà affermare che, qualora il figlio abbia completato gli studi od il percorso formativo, ovvero non dimostri un impegno serio e concreto nella ricerca di un’occupazione, l’obbligo di mantenimento potrà convertirsi in un obbligo alimentare, con conseguente riduzione dell’importo dell’assegno, limitandosi a quanto necessario per coprire i bisogni primari (cibo, vestiario, salute).

 

Argomento: Della valutazione delle prove
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 11 settembre 2024, n. 24391)

stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

Articoli Correlati: filiazione - prove - assegno di mantenimento

“(…) 2.1. - Non senza qualche iniziale discordanza, questa Corte si è consolidata nel ritenere che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell’autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023). In tale ottica, i presupposti su cui si fonda l’esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di revoca, sono integrati dall’età del figlio - destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all’età progressivamente più elevata dell’avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento e dall’effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021). 2.2. - Ovviamente, tale accertamento deve essere effettuato non in astratto e in modo standardizzato, ma tenendo conto delle circostanze del caso concreto. Il disposto dell’art. 337 ter, comma 4, c.c., si applica, infatti anche al mantenimento del figlio maggiorenne (“...salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli.”) e, nella parte in cui enuncia il principio di proporzionalità, ai fini della [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio