Argomento:
Delle persone e della famigliaSezione:
Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. I, 4 gennaio 2023, n. 149)
stralcio a cura di Francesco Taurisano
"5.2 (...) è stato, quindi, affermato il principio di diritto secondo cui "la convivenza "come coniugi", pur essendo elemento essenziale del "matrimonio-rapporto" ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, e pur integrando una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano", non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per vizi genetici del "matrimonio-atto" presidiati da nullità anche nell'ordinamento italiano". In altre parole, (…), le Sezioni Unite, (…) hanno ribadito l'importanza della "convivenza coniugale" nell'ambito del matrimonio non solo secondo il sistema normativo e costituzionale interno (artt. 2, 3, 29,30 e 31 Cost.), ma anche in linea con l'assetto legislativo, sia internazionale che europeo (v. art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, art. 7 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea). Le Sezioni Unite hanno affermato che la convivenza è elemento essenziale del matrimonio-rapporto che "si manifesta come consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari" (così Cass. S.U. n. 16379/2014 citata). Ebbene, così intesa, la convivenza matrimoniale protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio "concordatario" regolarmente trascritto - anche in applicazione dell'art. 7 Cost. e del principio supremo di laicità dello Stato - integra una situazione di ordine pubblico che impedisce, sul territorio italiano, la dichiarazione di efficacia di nullità del matrimonio pronunciata dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell'ordine canonico (...)
(...) si deve, altresì, precisare che, come da costante orientamento di questa Corte, in tema di delibazione della sentenza del Tribunale ecclesiastico dichiarativa della invalidità del matrimonio concordatario, non esiste, nell'ordinamento [continua ..]
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