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Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare si configura con la formale e definitiva attribuzione dello status di genitore in quanto è da questo momento che sorge l'obbligo di procurare i mezzi di sussistenza al figlio minore

Argomento: Delitti contro la famiglia
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. VI, 5 ottobre 2023, n. 40698)

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

“(…) 2. (…) – (…), madre della persona offesa, (…) aveva convenuto in giudizio l’imputato al fine di vedere riconoscere la paternità di questi nei riguardi della figlia minore (…); (…) il Tribunale aveva dichiarato che (…) è figlia dell’odierno ricorrente; (…) la Corte di appello (…) aveva confermato (…); (…), dopo la sentenza della Corte di appello, il Tribunale aveva rigettato la richiesta di sospensione del presente processo ai sensi dell’art. 3 cod. proc. pen. per difetto del requisito della serietà della questione dedotta e relativa all’accertamento giudiziale in corso della paternità dell’imputato (…); (…) l’imputato veniva ammesso alla messa alla prova; (…), l’imputato, preso atto dell’esito positivo della messa alla prova, depositava la sentenza (…) con cui la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza con cui era stata dichiarata giudizialmente la paternità dell’imputato; (…); nel corso della stessa udienza l’imputato aveva chiesto che fosse emessa una sentenza di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. ovvero, nuovamente, che fosse disposta la sospensione del processo ai sensi dell’art. 3 cod. proc. pen. (…), il Tribunale con la sentenza impugnata ha ritenuto di non sospendere il processo e di non emettere una sentenza di proscioglimento nel merito ritenendo invece provata la paternità dell’imputato della minore sulla base del contenuto delle sentenze emesse nel giudizio civile da cui si evinceva che l’accertamento della paternità era “avvenuto all’esito della prova scientifica (test DNA) eseguita nel corso del giudizio di primo grado” (…). Si tratta di un ragionamento viziato. L’obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio ha origine al momento della nascita di questi, anche se la procreazione sia successivamente accertata con sentenza; la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti costitutivi del riconoscimento ex art. 254 cod. civ. e comporta per il genitore, ai sensi dell’art. 261 cod. civ., tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ai sensi dell’art. 148 cod. civ. [continua ..]

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