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Modificazione della domanda nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo

Argomento: Della modificazione della domanda
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., Sez. Un., 15 ottobre 2024, n. 26727)

Stralcio a cura di Luigi De Felice

“ (…) 4.1 Il collegio rimettente osserva anzitutto che, “nell’escludere l’ammissibilità delle domande di risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale e d’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento, la sentenza impugnata richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nell’ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per l’effetto di una domanda riconvenzionale formulata dall’opponente, si venga a trovare a sua volta nella posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis” - in effetti, la sentenza impugnata si rapporta solo implicitamente alla giurisprudenza di legittimità laddove qualifica inammissibili le domande dell’appellante di cui agli articoli 1337 e 2041 c.c. in quanto “non … conseguenti ad una domanda riconvenzionale proposta dalle parti convenute sostanziali” (…) 4.2 È su tale indirizzo, “costantemente ribadito fino ad epoca piuttosto recente”, che l’ordinanza interlocutoria segnala una intervenuta “rimeditazione” nell’ultima giurisprudenza di legittimità come frutto dell’impulso proveniente da S.U. 15 giugno 2015 n. 12310, con la quale, “a modifica di un orientamento anche esso consolidato”, si è riconosciuta la possibilità di modificare, nella memoria di cui all’art. 183 c.p.c., la domanda ex art. 2932 c.c. in domanda di accertamento dell’intervenuto effetto traslativo, dichiarando che “la modificazione della domanda consentita dall’art. 183 … può riguardare uno solo o anche entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), purché la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che perciò solo si determini una compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali”; e dall’ampia [continua ..]

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