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In caso di morte dell'alunno minore, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale nei confronti dei genitori ed extracontrattuale nei confronti dei fratelli

Argomento: Della responsabilità civile
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 28 maggio 2024, n. 14980)

Stralcio a cura di Giorgio Potenza

“[…] le obbligazioni negoziali che incombono sull'istituto e sul singolo insegnante traggono origine, rispettivamente, dal perfezionamento dell'iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato (avente natura contrattuale), i quali instaurano il rapporto giuridico coi genitori - da qualificare alla stregua di "contraenti" - dei singoli alunni, quali adiecti solutionis causa. 9. Sul punto, si richiamano e condividono i principi espressi da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10516 del 28/04/2017, e anche da Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 32377 dell'8/11/2021: "... la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all'istituto, l'instaurazione del vincolo negoziale consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l'allievo sorge in forza di 'contatto sociale' (cfr., da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 3695 del 25/02/2016, Rv. 638980-01; conf. Sez. 3, Sentenza n. 5067 del 03/03/2010, Rv. 611582-01; Sez. 3, Sentenza n. 24456 del 18/11/2005, Rv. 587952-01, tutte discendenti da Sez. U, Sentenza n. 9346 del 27/06/2002, Rv. 555386-01). Una volta collocato sul piano sistematico l'ambito della responsabilità ascrivibile alla sfera dell'amministrazione scolastica - e dunque ricondotta alla violazione di un dovere di prestazione la ratio della tutela risarcitoria rivendicata dagli originari attori - dev'essere coerentemente ricostruita, nel quadro dei principi della responsabilità contrattuale, la connessa dimensione obbligatoria dell'insieme dei profili di do-verosità che discendono - con riguardo, rispettivamente, all'istituto e al singolo insegnante - dall'iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato che prelude all'individuazione dei relativi obblighi di prestazione nei confronti dei familiari (quali contraenti) e dei singoli alunni (quali adiecti solutionis causa).". 10. Perciò, in base alla suesposta ricostruzione giurisprudenziale, i genitori non sono rappresentanti legali del minore contraente, bensì i contraenti stessi (si precisa che non è in contrasto con tale assunto la decisione di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013, Rv. 626498-01, secondo cui "la domanda di iscrizione alla frequentazione di una scuola e il suo accoglimento fondano un vincolo giuridico (di natura contrattuale) tra l'allievo e l'istituto scolastico", sia perché la fattispecie allora esaminata si [continua ..]

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