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Prima della pronuncia delle SS.UU. del 2017 “Savarese” non era prevedibile e pertanto non è retroattivamente applicabile l´interpretazione giurisprudenziale che estende la punibilità dell´art. 615 ter c.p. alle ipotesi di accesso al sistema informatico lecito nelle modalità esecutive, ma abusivo per le ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso è attribuita

Argomento: Cybercrimes
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. VI, 16 luglio 2024, n. 28594)

Stralcio a cura di Fabio Coppola

“(…) Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 615 ter cod. pen. (…) Sotto altro profilo si evidenzia che, rispetto ai fatti per cui si procede - avvenuti nel 2016 - prima cioè della pronuncia della sentenza delle Sezioni unite "Savarese", intervenuta nel maggio del 2017, i vertici delle Forze dell'ordine non avevano emanato circolari e direttive che rendessero non più scusabile un abuso al sistema informatico in assenza di una preventiva motivazione. Nel caso di specie difetterebbe comunque il dolo del reato, non essendo ravvisabile la finalità di c.d. sviamento di potere che la Corte di cassazione ha ritenuto come elemento costitutivo per i casi di accesso da parte di soggetti legittimati ad introdursi nel sistema. (…) È invece fondato il secondo motivo di ricorso, relativo al reato di cui all'art. 615 ter cod. pen. I Giudici di merito hanno spiegato in punto di fatto come, in un dato momento, si fosse manifestata l'esigenza investigativa di verificare la regolarità degli accessi alle banche dati da parte degli appartenenti al Commissariato di (…), essendo emerso che il sostituto commissario (…) aveva fornito a tale (…)  informazioni sui procedimenti penali che interessavano questi. Nel corso delle indagini era emerso che anche l'odierno imputato aveva interrogato il (…) tre volte, in rapida successione, la banca dati in ordine alla posizione di (…), figlio di (…). Sulla base di tale quadro di riferimento è stato formulato il giudizio di responsabilità. Si tratta di un ragionamento viziato. Al momento in cui i fatti furono commessi il principio di diritto, stabilizzatosi con la sentenza delle Sezioni unite n. 4694 del 27/10/2011 - dep. 2012, Casani, Rv. 251269 era quello per cui il delitto previsto dall'art. 615 ter cod. pen. era configurabile solo per colui che, pur essendo abilitato, avesse avuto accesso o si fosse mantenuto in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che avessero soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema. In particolare, le Sezioni unite, [continua ..]

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