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Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo anche quando sia stata contestualmente pattuita tra le parti la costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolare, con obbligo della banca mandante di svincolarla al verificarsi di quanto convenuto
Argomento: Dei singoli contratti
Sezione: Sezioni Unite
“19. È ferma opinione (...) che, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove (...) non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata.
20. I patti accessori (...) attengono all’estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile (semmai, alla relativa scadenza) e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ.; il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell’autonomia negoziale delle parti e integrante (...) un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede.
21. Fa eccezione alla configurabilità di un valido titolo esecutivo l’ipotesi in cui, nel contesto dell’unitario atto di mutuo e conte tuale pattuizione accessoria (di costituzione della somma mutuata in deposito - o altro equipollente negozio - presso il mutuante, con obbligazione di questi di svincolo della somma al verificarsi di quanto espressamente convenuto), risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario.
22. Ove, invece (...) il mutuatario abbia, con il richiamato negozio, assunto tale espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria, nonostante la concreta di sponibilità sia posticipata ad un momento successivo con la restituzione del tantundem della somma costituita in deposito irregolare o altro equipollente negozio di funzione cautelare, le vicende relative all’imperfetto od eventualmente mancato adempimento dell’obbligazione del mutuante di svincolare la somma mutuata a favore del mutuatario costituiranno, ove ne ricorresse ogni altro presupposto, fatti [continua ..]
Sezione: Sezioni Unite
(Cass. Civ., Sez. Un., 06 marzo, n. 5968)
Stralcio a cura di Francesco Taurisano
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