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La nascita in condizioni di disabilità non è, di per sè, risarcibile in quanto il nostro ordinamento non conosce il diritto a non nascere se non sano, né la vita del nato può integrare un danno-conseguenza dell'illecito sanitario
Argomento: Dei fatti illeciti
Sezione: Sezione Semplice
"(...) Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta 'In riferimento alle previsioni di cui all'art. 360/3 c.p.c." la "non adeguata considerazione per le finalità e le previsioni della legge 194 del 1978 e non adeguata considerazione anche per le previsioni di cui all'art. 2043 c.c. e dell'art. 1223 c.c."; in particolare, osserva che la Corte d'Appello ha riconosciuto, non condivisibilmente, soltanto nei confronti dei propri genitori il diritto al risarcimento dei danni per il danno da mancato rilievo delle gravi malformazioni del feto, escludendolo nei confronti del figlio; tale affermazione sarebbe erronea sulla base delle seguenti svariate ragioni: - il nascituro nato non è estraneo al contatto sociale relativo alla gestante e alla struttura sanitaria; la struttura non ha il dovere di provvedere all'assistenza alla madre, ma deve adoperarsi alla necessaria alla cura nei confronti del nascituro (ad esempio, nel trasferire immediatamente il nato presso altro centro medico specializzato); l'intervenuta violazione del consenso informato per omessa comunicazione delle condizioni del feto in danno dei genitori si riverbera anche sul figlio nascituro, terzo, rispetto al rapporto intercorso tra la gestante e la struttura e ne giustificherebbe la reazione (...).
(...) 2. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta "L' inadeguato riferimento e omessa considerazione per i principi di diritto in relazione alle previsioni di cui agli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 della Costituzione" e ribadisce che l' impugnata sentenza ha attribuito il "diritto al ristoro soltanto a favore dei genitori" a fronte di quanto impongono, viceversa, le previsioni costituzionali richiamate in rubrica. Ribadisce che nella vicenda in esame, non viene in rilievo soltanto la questione in ordine al diritto preteso a non nascere sano, quanto piuttosto la diversa questione attinente al diritto del nascituro a godere della propria vita senza pregiudizievoli limitazioni; richiama le massime espresse dalla Corte di cassazione nelle rilevanti pronunce Sez. 3, 12/10/2012 n. 16754 e Sez. U, 22/12/2015 n. 25767) e conclude per ritenere "sussistente il proprio diritto di chiedere e ottenere l' invocato ristoro in considerazione delle precarie condizioni di vita che è costretto a vivere e tanto, non solo in riferimento alla situazione lavorativa, ma anche in riferimento al normale andamento dei rapporti familiari e sociali" (...).
(...) Le pretese violazioni di norme [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. III, 11 febbraio 2025, n. 3502)
Stralcio a cura di Giovanbattista Greco
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