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E´ regolare la notifica al difensore se l´imputato è irreperibile nel domicilio eletto, ma il giudice deve accertare l´effettiva conoscenza del processo a suo carico pena la nullità degli atti compiuti

Giovanni Russo 

Cass. pen. Sez. Unite, sent. 14 aprile 2022, n. 14573

(…) "nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell’art. 161 c.p.p., commi 1, 2 e 3, il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all’ufficio postale ai sensi dell’art. 170 c.p.p. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l’ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all’art. 161 c.p.p., comma 4, prima parte. In questo caso, di conseguenza, la notificazione va eseguita da parte dell’ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che l’imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 c.p.p.".

Le Sezioni Unite penali, con la sentenza in commento, hanno fornito risposta al seguente quesito: «se, attestata dall’addetto al servizio postale, incaricato della notificazione della citazione a giudizio, la irreperibilità dell’imputato presso il domicilio dichiarato o eletto, sia legittima la notificazione successivamente eseguita mediante consegna al difensore a norma dell’art. 161, comma 4, c.p.p., ovvero sia necessaria l’osservanza delle modalità ordinarie ai sensi dell’art. 170, comma 3, c.p.p.». La rimessione della questione al vaglio del Supremo Collegio si è resa necessaria a seguito del contrasto interpretativo, registrato dalla Sesta Sezione, in merito al rapporto esistente tra la norma dettata dall’art. 161, comma 4, c.p.p. e quella prevista dall’art. 170, comma 3, dello stesso codice, circa le concrete modalità di effettuazione della notificazione nel caso in esame.

Per un primo e maggioritario orientamento, deve ritenersi affetta da nullità assoluta la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p. se, dopo che l’addetto al servizio postale abbia accertato l’irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, non siano state attivate le modalità di notifica ordinarie, ai sensi dell’art. 170, comma 3, c.p.p. Tale indirizzo si fonda sulla valorizzazione del dato letterale della citata disposizione la quale, nello stabilire che “qualora l’ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l’ufficiale giudiziario provvede alla notificazione nei modi ordinari”, presupporrebbe una ridotta capacità dimostrativa dell’accertamento compiuto dall’addetto al recapito postale, rispetto a quello che è chiamato a svolgere l’ufficiale giudiziario notificatore.

Un secondo orientamento, invece, ritiene legittima la notificazione eseguita mediante consegna al difensore nel caso considerato, perché, ai fini dell’integrazione del presupposto dell’impossibilità di notificazione nel domicilio dichiarato o eletto, legittimante la notificazione sostitutiva presso il difensore, ex art 161, comma 4, c.p.p., sono sufficienti anche solo la temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o la non agevole individuazione dello specifico luogo. Secondo tale diverso orientamento, l’ufficiale giudiziario deve invece procedere alle notificazioni “nei modi ordinari”, ai sensi dell’art. 170, comma 3, c.p.p., solo nelle ipotesi di prima notificazione all’imputato non detenuto.

Il punto centrale della questione di diritto demandata alle Sezioni Unite concerne quindi la corretta interpretazione dell’art. 170, comma 3, c.p.p., nel caso di irreperibilità del destinatario a fronte di dichiarazione o elezione di domicilio.

Nell’affrontare il quesito sottoposto al loro vaglio, le Sezioni Unite, dopo aver operato una puntuale ricognizione normativa delle disposizioni applicabili (art. 148 c.p.p.; art. 170 c.p.p.; art. 1 legge 20 novembre 1982, n. 890), rilevano anzitutto, attraverso il richiamo all’esegesi anche costituzionale di tale disciplina normativa, che la notificazione di atti giudiziari a mezzo posta è del tutto equiparabile alle notificazioni compiute personalmente dall’ufficiale giudiziario, il quale mantiene comunque la titolarità della funzione. L’art. 170 c.p.p. e legge 20 novembre 1982, n. 890, infatti, non pongono limiti alla possibilità per l’ufficiale giudiziario di “avvalersi” del servizio postale per la notificazione di atti, escludendo le sole ipotesi in cui l’autorità giudiziaria disponga che la notificazione sia eseguita personalmente dal predetto ufficiale giudiziario o in cui il rispetto di determinate forme sia incompatibile con il ricorso al mezzo postale.

Ribadita, dunque, la perfetta parità, sotto ogni profilo, delle due notificazioni (a mezzo posta e a mezzo ufficiale giudiziario), tale da fare ritenere valida l’attività di ricerca già svolta dall’agente postale e pienamente fidefacenti le sue attestazioni di merito, le Sezioni Unite procedono a chiarire il significato da attribuire all’art. 170, comma 3, c.p.p. nella parte in cui stabilisce che “qualora l’ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l’ufficiale provvede alle notificazioni nei modi ordinari”.

Al riguardo, le Sezioni Unite, in linea con quanto già precisato in arresti precedenti (si veda Sez. Un. sent. 22 giugno 2017, n. 58120, Tuppi; Sez. Un. sent. 27 marzo 2008 n. 19602), ribadiscono come la norma, a ben vedere, faccia riferimento all’esigenza che, nell’evenienza considerata, la procedura prosegua, a seconda dei casi, secondo le due diverse e fra loro alternative modalità previste dal codice di rito: quella di cui agli artt. 159 e 160 c.p.p. che prevedono nuove ricerche, finalizzate all’adozione del decreto di irreperibilità, quando si tratti di prima notifica all’imputato ex art. 157 c.p.p.; e quella di cui all’art. 161 c.p.p., comma 4, mediante notifica al difensore, qualora vi sia stata dichiarazione o elezione di domicilio e la notificazione al domicilio dichiarato o eletto sia divenuta “impossibile” ovvero sia mancata o sia stata “insufficiente” o “inidonea” la dichiarazione e l’elezione del domicilio.

Le Sezioni Unite si soffermano quindi sulla nozione di “impossibilità” della notifica e su quella di “inidoneità” della dichiarazione e dell’elezione del domicilio, richiamate rispettivamente dall’art. 161, comma 4, prima e seconda parte, c.p.p., quali presupposti legittimanti il ricorso alla notifica sostitutiva presso il difensore. Per quanto concerne la prima nozione, in sintonia con la precedente e maggioritaria giurisprudenza puntualmente richiamata in sentenza (Sez. Un. sent. 22 giugno 2017, n. 58120, Tuppi; Sez. Un., sent. 28 aprile 2011, n. 28451, Pedicone), il Supremo Collegio ribadisce che «per integrare il presupposto di una "impossibilità" della notifica è sufficiente l’attestazione di mancato reperimento dell’imputato nel domicilio dichiarato - o del domiciliatario nel domicilio eletto - non occorrendo alcuna indagine che attesti la irreperibilità dell’imputato, doverosa solo qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’art. 157, come si desume dall’incipit dell’art. 159 c.p.p. Di conseguenza anche la temporanea assenza dell’imputato o la non agevole individuazione dello specifico luogo indicato come domicilio abilitano l’ufficio preposto alla spedizione dell’atto da notificare a ricorrere alle forme alternative previste dall’art. 161 c.p.p., comma 4». Per quanto concerne invece la nozione di “inidoneità” della dichiarazione e dell’elezione di domicilio, le Sezioni Unite, «in linea con il comune significato linguistico del vocabolo», affermano che essa deve ritenersi tale «non solo quando è praticamente "impossibile" la notificazione nel luogo indicato, ma anche quando, per cause diverse dal caso fortuito e dalla forza maggiore, le stesse non sono "funzionali" ad assicurare il pronto ed efficace esito positivo dell’adempimento comunicativo». Tuttavia, quando l’imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli artt. 157 e 159 c.p.p., come espressamente stabilito dall’art. 161, comma 4, ultima parte, c.p.p.

Di qui, dunque, l’affermazione del principio di diritto richiamato nell’epigrafe del presente contributo.

Occorre tuttavia evidenziare come le Sezioni Unite, nell’analizzare le ricadute applicative dei principi affermati al caso concreto, abbiano comunque annullato senza rinvio la sentenza impugnata sul rilievo che, pur dovendosi ritenere valida la notifica della citazione a giudizio eseguita presso il difensore (nominato d’ufficio), la mancata comparizione dell’imputato in udienza non fosse riconducibile esclusivamente ad una sua scelta libera, conseguente alla conoscenza effettiva del provvedimento di vocatio in iudicium. E infatti, posto che la disposizione dell’art. 420-bis c.p.p., nella lettura convenzionalmente orientata offerta a più riprese dalla Suprema Corte (Sez. Un., sent. 30 settembre 2021, n. 7635, Costantino; Sez. Un., sent.  26 novembre 2020, n. 14498, Lovric; Sez. Un., sent. 28 novembre 2019, n. 23948, Ismail), dimostra come il sistema di notifiche introdotto con la legge 28 aprile 2014, n. 67 sia incentrato sulla effettività della conoscenza del processo da parte dell’imputato, la ritualità della notifica non è di per sé sufficiente, occorrendo invece la certezza della conoscenza da parte dell’imputato del contenuto dell’accusa e del giorno e luogo dell’udienza. Di conseguenza, se manca il ragionevole convincimento della conoscenza effettiva del processo da parte dell’imputato, non è possibile dichiararne l’assenza.

Nello specifico, si era proceduto in absentia a fronte di una notifica al difensore d’ufficio per “irreperibilità” del destinatario al domicilio eletto, senza che però vi fosse stata un’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra l’imputato e il difensore medesimo. Quest’ultimo, disertando tutte le udienze, aveva anzi mostrato disinteresse alla difesa, con conseguente impossibilità di ritenere realizzate le condizioni di un rapporto di informazione tra il legale e il suo assistito tale da poter far ritenere che lo stesso avesse avuto effettiva consapevolezza dell’inizio del processo a suo carico.

Da ultimo, appare utile evidenziare che la recente legge delega del 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. “riforma Cartabia”) è intervenuta, tra le altre cose, anche sulla disciplina delle notifiche con l’obiettivo, da un lato, di rendere le procedure di notificazione più efficienti e tempestive e, dall’altro, di garantire maggiormente che l’imputato abbia la certezza della pendenza del processo a suo carico. La materia è quindi destinata ad essere innovata con l’entrata in vigore del decreto attuativo della delega, il cui schema è stato, in verità, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e risulta attualmente all’esame delle commissioni parlamentari competenti.

 

 

 

 

Argomento: regolarità notifica penale
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Pen., SS.UU., 14 aprile 2022, n. 14573)

Stralcio a cura di Fabio Coppola 

1. La questione di diritto sottoposta alle Sezioni Unite è così riassumibile: «se, attestata dall'addetto al servizio postale, incaricato della notificazione della citazione a giudizio, la irreperibilità dell'imputato presso il domicilio dichiarato o eletto, sia legittima la notificazione successivamente eseguita mediante consegna al difensore a norma dell'articolo 161, comma 4, cod. proc. pen., ovvero sia necessaria l'osservanza delle modalità ordinarie ai sensi dell'articolo 170, comma 3, cod. proc. pen. ». (…)   2.2. Con specifico riguardo al tema che direttamente ci occupa, e cioè quello della notificazione della citazione a giudizio, il sistema normativo, delineato soprattutto dalla novella del 2014, è teso a garantire l'effettività della conoscenza del processo in capo all'imputato, in linea con I moniti provenienti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che ha messo in luce talune criticità del sistema legale dt presunzioni di conoscenza degli atti proprie dell'ordinamento processuale penale italiano. (…) Il fondamento del sistema, introdotto con la legge n. 67 del 2014, è che la parte sia personalmente informata del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo dell'udienza. l'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., nell'ottica di una agevolazione del compito del giudice, ha indicato alcuni casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vacatio in iudicium, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato, quando vi sia comunque prova della conoscenza del procedimento, determinata o dall'essere stato l'imputato l'autore di alcuni determinati atti processuali (la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero la nomina di un difensore di fiducia) oppure il  destinatario di misure restrittive della libertà personale (arresto, fermo, misure cautelari) o, ancora, dall'acquisizione di dati che dimostrino, con certezza, che l'imputato abbia avuto cognizione del procedimento o che si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del medesimo o dei suoi atti. Indici di conoscenza che, come affermato dalle Sezioni Unite lsmail (n, 23948 del 28/11/2019, dep. 2020,, Rv. 279420), non possono però essere interpretati come presunzioni di conoscenza, pena la innaturale regressione al sistema del processo contumaciale anteriore alla riforma dei 2005, in violazione delle disposizioni [continua ..]

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