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La notifica dell´appello non costituisce atto equipollente della notifica della sentenza

Argomento: Della notificazione della sentenza impugnata
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 21 novembre 2024, n. 30031)

Stralcio a cura di Luigi De Felice

“(…) Orbene, la corte di merito, pur correttamente rilevata la non ammissibilità dell’appello avverso i capi di sentenza su domande ex art. 617 c.p.c, ha poi, esaminando l’appello incidentale avverso i capi su domande ex art. 615 c.p.c., ritenuto che la notifica dell’appello principale costituisca equipollente, ai fini della decorrenza del termine ‘breve’ di cui all’art. 325 c.p.c., della notifica della sentenza di cui all’art. 326 c.p.c., con la conseguenza che la costituzione effettuata il 23 dicembre 2019 dagli appellati incidentali sarebbe stata tardiva (perché effettuata oltre i 30 giorni dal 18 novembre 2019) e, di conseguenza, ai sensi dell’art. 334, secondo comma, c.p.c. sarebbe stato inefficace l’appello incidentale con essa proposto. Tale conclusione non è conforme a diritto. 2.2. Invero, questa Corte aveva già avuto modo di precisare a sezioni semplici che la notificazione di un atto di impugnazione, per colui che la riceve, non consente di per sé sola la legale scienza della sentenza impugnata né la fa presupporre, ed è pertanto inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione (Cass. n. 18184/2010, n. 31251/2018, n. 35164/2023). Tale orientamento è stato ribadito dalle Sezioni Unite, che, con sentenza n. 6278/2019, dirimendo un contrasto insorto all’interno della Corte, hanno, in motivazione, osservato “come la decorrenza del termine breve non sia correlata alla conoscenza legale della sentenza, già esistente per il mero fatto della sua pubblicazione, né alla conoscenza effettiva della stessa … La decorrenza del termine breve, invece, è ricondotta dalla legge al sollecito indirizzato da una parte all’altra per una decisione rapida - cioè entro il termine breve previsto dalla legge - in ordine all’eventuale esercizio del potere di impugnare; sollecito, come si è ricordato, veicolabile solo mediante il paradigma procedimentale tipico previsto dalla legge, quale unico modulo in grado di garantire il diritto di difesa ai fini impugnatori: la notificazione della sentenza al “procuratore costituito”, ai sensi degli artt. 285, 326, 170 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un. 13 giugno 2011, n. 12898)”. Nel solco di tale pronuncia delle Sezioni Unite, occorre ribadire (Cass. n. 35164/2023) che: a) ai sensi dell’art. 133 c.p.c., la [continua ..]

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