Argomento:
Delle obbligazioniSezione:
Sezioni Unite
(Cass. Civ., SS.UU., 27 aprile 2022, n. 13143)
stralcio a cura di Daniela Evoluzionista
“ V. (…) La considerazione pratica della difficoltà della parte danneggiata di determinare la porzione di responsabilità ascrivibile a ciascun soggetto responsabile del danno ha certamente concorso a determinare il legislatore nel senso ella unificazione delle posizioni debitorie per via normativa. (...) XVI (…) Per questa ragione, diversamente da quanto insiste nel dire il Mise nel caso di specie, non rileva l'unicità della fonte - contrattuale o meno - della responsabilità, ma solo l'unitarietà del fatto dannoso come base dell'obbligazione risarcitoria. L'aggregazione delle posizioni soggettive avviene per la semplice constatazione che unico è il danno patito dal creditore, e l'unicità del danno induce il legislatore a utilizzare in suo favore il mezzo della solidarietà, in modo funzionale a perseguire l'interesse sotteso, che è quello del danneggiato a essere comunque risarcito. Va quindi in generale condiviso, e confermato, il principio secondo cui, per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055 primo comma cod. civ. richiede che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte secondo il criterio di cui all'art. 41 cod. pen., e quindi solo che il fatto dannoso sia in questo senso imputabile a più soggetti, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuno, e anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso - considerata normativamente - deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche violate. (…) XVIII. Trattandosi, nel senso dinanzi sottolineato, dell'unico fatto dannoso imputabile sia alla società inadempiente al mandato fiduciario, sia al Mise quale organo di vigilanza, in dipendenza dell'asserito omesso esercizio dei poteri di controllo, l'effetto interruttivo permanente derivato dall'ammissione dei creditori al passivo si estende secondo il disposto dell'art. 1310, primo comma, cod. civ. È da questo punto di vista infondata pure la seconda obiezione svolta dall'avvocatura erariale a conclusione del primo motivo di ricorso. Si assume che l'art. 1310, secondo comma, cod. civ. osterebbe quanto meno a estendere l'effetto sospensivo della [continua ..]
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