Argomento:
EdiliziaSezione:
Consiglio di Stato
(Cons. St., sez. II, 23 gennaio 2023, n. 714)
stralcio a cura di Aniello Iervolino
Di particolare interesse al riguardo è il dialogo tra le Corti sviluppatosi a proposito dell’altra sanzione ablatoria prevista in ambito urbanistico-edilizio ovvero la confisca che accede al reato di lottizzazione abusiva (su cui v. da ultimo Corte Cost., 26 marzo 2015, n. 49). Alla stessa si ritiene si attaglino gli autonomi criteri che la Corte di Strasburgo ha elaborato al fine di stabilire la natura “penale” o meno di un illecito e della relativa sanzione, dando alla dizione un’accezione diversa da quella che la connota nell’ordinamento nazionale. E’ stato chiarito come ciò non implichi un’indebita ingerenza nella scelta di politica criminale tra qualificazione di un fatto illecito come amministrativo o penale, rimessa al legislatore nazionale, ma ne impone piuttosto una valutazione estensiva per non sottrarlo ad alcuni ineludibili requisiti sostanziali, prima ancora che a precise garanzie procedurali (al riguardo, v. Cons. Stato, sez. II, 4 giugno 2020, n. 3548).
9.1. Uno dei requisiti in presenza dei quali si può parlare di sanzione “sostanzialmente penale” è identificato nel suo grado di severità (v. sentenze 4 marzo 2014, r. n. 18640/10, resa nella causa Grande Stevens e altri c. Italia; 10 febbraio 2009, ric. n. 1439/03, resa nella causa Zolotoukhine c. Russia; v. anche Corte di giustizia UE, grande sezione, 5 giugno 2012, n. 489, nella causa C-489/10). E’ evidente, dunque, come l’ablazione della proprietà a titolo sanzionatorio si connoti sempre per il grado di afflittività massima nei confronti del titolare della stessa.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è già occupata della sostanziale differenza che intercorre tra la confisca urbanistica ed il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 novembre 2021, n. 7380): ciò non toglie tuttavia che alla luce del quadro sopra sommariamente delineato sia ineludibile un’interpretazione anche delle norme relative a quest’ultimo che tenga conto dei principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Secondo la giurisprudenza amministrativa la sanzione acquisitiva al patrimonio dell’ente non può essere comminata nei confronti del proprietario del fondo incolpevole dell’abuso edilizio, cui è rimasto del tutto estraneo. Diversamente è a dire per la sanzione [continua ..]
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