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Cambio di rotta: tra omicidio aggravato e stalking è riconosciuto il concorso apparente di norme
Pierpaolo Schiattone
(Cass. Pen., Sez. III, 6 novembre 2020, n. 30931)
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Nota di Pierpaolo Schiattone
La Terza Sezione della Corte di Cassazione torna ad affrontare la questione “se il delitto d’omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1 (…) assorba o meno il delitto di atti persecutori”, sovvertendo il precedente giurisprudenziale risalente appena all’anno prima (Cass. Pen., Sez. I, 12 aprile 2019, n. 20786). L’analisi delle fattispecie in parola evidenzia come l’art. 576 c. 1 n. 5.1) c.p. aggravi il reato di omicidio doloso prevedendo l’applicazione della pena dell’ergastolo nel caso in cui il fatto sia commesso dall’autore del delitto previsto dall’art. 612 bis c.p. nei confronti della stessa persona offesa; di contro, l’art. 612 bis c.p., espressamente richiamato da tale circostanza aggravante, punisce la condotta di chi, con condotte reiterate, minacci o molesti taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero di ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria, di un congiunto o di persona legata alla vittima da rapporto affettivo, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La questione esegetica attiene dunque al caso in cui una condotta persecutoria, in un’escalation criminosa, culmini con l’uccisione della persona offesa, quando medesime siano le circostanze fattuali, di tempo e di luogo, ponendosi così l’interrogativo se, in tale ipotesi, possano essere contestati autonomamente l’omicidio aggravato dalle modalità persecutorie e il delitto di stalking, oppure, in ossequio al principio di specialità ex art. 15 c.p., e in un’ottica di favor rei, ritenere che la fattispecie più gravemente punita assorba in sé –a mente dell’espresso richiamo– la condotta sanzionata con pena più modesta, sicché l’autore debba essere accusato e punito per il solo reato di omicidio aggravato. Come accennato, con sentenza n. 20786/2019 la Prima Sezione affermava il diverso principio secondo cui “il delitto di atti persecutori non è assorbito da quello di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, non sussistendo una relazione di specialità tra tali fattispecie di reato”. Tale decisione scaturiva dall’osservazione secondo cui, nella previsione di cui all’art. 576 c. 1 n. 5.1 c.p., l’elemento che aggrava la fattispecie [continua ..]