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Non vi sono ragioni costituzionali in base alle quali la pena naturale da “omicidio colposo” del “prossimo congiunto” debba integrare una causa di non procedibilità

Argomento: Cause di improcedibilitą dell'azione penale
Sezione: Corte Costituzionale

(Corte Cost., 25 marzo 2024, n. 48)
Stralcio a cura di Fabio Coppola 

“(…) il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 529 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27, terzo comma, della Costituzione, «nella parte in cui, nei procedimenti relativi a reati colposi, non prevede la possibilità per il giudice di emettere sentenza di non doversi procedere allorché l’agente, in relazione alla morte di un prossimo congiunto cagionata con la propria condotta, abbia già patito una sofferenza proporzionata alla gravità del reato commesso». (…) la disposizione censurata violerebbe gli artt. 3, 13 e 27, terzo comma, Cost., sotto i profili della necessità, proporzionalità e umanità della pena, in quanto costringerebbe il giudice a infliggere una sanzione che, atteso il dolore già patito dal reo per la perdita del familiare, risulterebbe in concreto inutile, eccessiva e crudele. Questo potrebbe accadere nella fattispecie oggetto del giudizio principale, relativa all’omicidio colposo con violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, imputato a uno zio per la morte del nipote, suo dipendente. Occorrerebbe pertanto «riservare al giudice la possibilità – una volta valutate la gravità della colpa, la relazione tra vittima e autore del reato e le altre circostanze del caso concreto – di astenersi dal condannare l’imputato». (…) Il rimettente evoca la nozione di “pena naturale”, sintagma che rimanda al potere giudiziale – configurato in alcuni ordinamenti europei – di non irrogare la pena, o di irrogarla in misura attenuata, quando l’autore del reato abbia patito un danno significativo in conseguenza del reato stesso (paragrafo 60 del codice penale tedesco, paragrafo 34 del codice penale austriaco, articolo 29 del codice penale svedese). L’ordinanza di rimessione espone tuttavia un petitum talmente ampio da risultare incompatibile con la tesi della sussistenza di un corrispondente vincolo costituzionale, e questa valutazione trova conferma nelle caratteristiche peculiari della fattispecie oggetto del giudizio principale. (…) L’eccessiva latitudine della richiesta di pronuncia additiva si manifesta sotto tre distinti aspetti, ognuno dei quali sufficiente ad inficiarne la [continua ..]

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