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In tema di reati edilizi, non preclude l´esecuzione dell´ordine di demolizione di un manufatto abusivo l´avvenuto rilascio, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, del titolo in sanatoria in favore di un soggetto non proprietario del bene all´epoca della realizzazione e non avente con esso alcuna relazione giuridicamente qualificata

Argomento: Reati edilizi
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. III, 28 ottobre 2024, n. 39602)

Stralcio a cura di Vincenzo Nigro

“(…) ricorrono congiuntamente, con atto a firma del comune difensore, per l’annullamento dell’ordinanza (…) della Corte di appello (…) che, pronunciando in sede esecutiva, ha rigettato la richiesta di revoca dell’ingiunzione a demolire emessa dal Pubblico ministero in esecuzione della sentenza del 18 novembre 1997 della medesima Corte di appello che aveva irrevocabilmente condannato (…) alla pena ritenuta di giustizia e contestualmente ordinato la demolizione di un manufatto esteso 170 mq. composto da piano terra, primo piano e secondo piano. Con il primo motivo deducono l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 39 legge n. 724 del 1994. Sostengono (…) la propria legittimazione e il proprio interesse a chiedere la sanatoria speciale, ognuna per la propria porzione di immobile, siccome destinatarie, sin dalla realizzazione dell’unico fabbricato, degli appartamenti in vista dei quali il de cuius aveva provveduto alla costruzione, non avendo rilevanza alcuna la circostanza che vi abbiano trasferito la residenza in epoca successiva. Con il secondo motivo deducono il legittimo rilascio delle concessioni in sanatoria e lamentano il vizio di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica sul punto nonché il travisamento dei certificati di residenza storici allegati alla domanda introduttiva dai quali risulta che (…) avevano trasferito la residenza negli immobili in epoca immediatamente successiva alla presentazione delle rispettive domande di condono. Con il terzo motivo deducono la violazione del diritto all’abitazione e del principio di proporzionalità quale conseguenza della inosservanza o erronea applicazione degli artt. 2 Cost. e 8 CEDU e il vizio di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica sul punto. Osservano (…) che l’immobile insiste all’interno di un quartiere completamente urbanizzato e circondato da numerose altre abitazioni, così che la sua demolizione non potrà arrecare alcun concreto beneficio al territorio (…). È necessario, in primo luogo, ricordare che legittimato a chiedere il permesso in sanatoria ai sensi degli artt. 39, legge n. 724 del 1994, e 31, commi primo e terzo, legge n. 47 del 1985, è il proprietario nonché «ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria». Tale interesse deve [continua ..]

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