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L´istituzione di organi speciali per l´esercizio del controllo congiunto sulle società in house
Federica Marconi
(Cons. di Stato, sez. V, 26 ottobre 2020, n. 6460)
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Nota di Federica Marconi
La questione posta all’attenzione del Consiglio di Stato ha ad oggetto la legittimità dell’affidamento diretto del servizio di igiene urbana da parte di un Comune a una società partecipata dal medesimo unitamente ad altre amministrazioni pubbliche. A tal fine, il Comune aveva approvato modifiche allo statuto della società affidataria e allo schema dei patti parasociali tra i soci, così da assicurare a ciascuna amministrazione un ruolo determinante nelle decisioni di gestione nel rispettivo territorio. La sentenza in commento, nel respingere l’appello, analizza e risolve alcune fondamentali questioni in tema di qualificazione delle società in house e legittimità dell’affidamento. La prima questione riguarda la sussistenza del requisito del controllo analogo, esercitato in forma congiunta da parte del soggetto pubblico in caso di società partecipata da più enti pubblici. La sentenza in commento afferma che, a tal fine, lo statuto di una società in house pluripartecipata può assegnare i poteri di governance a organi assembleari diversi dal consiglio di amministrazione, derogando alle disposizioni ordinarie di cui agli artt. 2380 bis e 2409 nonies c.c.. Si configura, così, una peculiare forma di eterodirezione della società in house, in cui gli amministratori sono privi di poteri decisionali propri, che sono attribuiti, invece, ad altri organi della società. La necessità di costituire organi speciali risiede nella circostanza per cui i soci pubblici, per esercitare il controllo analogo “condiviso”, hanno necessità di concordare previamente le decisioni. Ciò permette di sintetizzare gli interessi particolari di ciascuno nell’interesse pubblico comune perseguito dalla società complessivamente intesa nell’espletamento del servizio. Ne consegue, dunque, il bisogno di individuare una sedes in cui la volontà comune dei soci possa assumere la forma di determinazioni vincolanti per gli organi amministrativi. Nel caso de quo, sono stati reputati idonei a tal fine il Comitato unitario per il controllo analogo e il Comitato tecnico di controllo per ciascuna divisione. In particolare, il Collegio individua alcune specifiche previsioni dello statuto della società in house sintomatiche dell’idoneità del controllo analogo esercitato dai soci pubblici. Tra queste: il [continua ..]