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Il parere di compatibilità paesaggistica espresso dopo la chiusura della conferenza di servizi in materia di autorizzazione unica regionale
Argomento: procedimento
Sezione: Consiglio di Stato
"[...] Successivamente alla favorevole conclusione della conferenza di servizi come risultante dal verbale del 4 aprile 2022, né la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, né la Commissione per il paesaggio, né tantomeno la Provincia di OMISSIS avrebbero potuto validamente esprimere un nuovo parere circa la compatibilità paesaggistica del progetto della società appellante, reiterando il contrario avviso già reso, come nel caso della Soprintendenza, o mutando radicalmente la propria posizione (come avvenuto per la provincia di OMISSIS e la Commissione per il paesaggio).
Nel procedimento scandito dall’art. 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2006, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa “tutte le Amministrazioni interessate dal progetto, e dunque con competenza propria in materia, sono tenute a partecipare alla conferenza e ad esprimere in tale sede anche i pareri di cui sono investite per legge, secondo le dinamiche collaborative proprie dello strumento di semplificazione procedimentale previsto dalla legge”, cosicché “il parere negativo espresso al di fuori della conferenza è illegittimo per incompetenza alla stregua di un atto adottato da un'Autorità priva di potere in materia”(cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 novembre 2018 n. 6273).
21. Né può reputarsi, alla luce del reale sviluppo della vicenda procedimentale e dell’effettivo contenuto dell’A.U. del 19 giugno 2022, che tale atto dovesse essere immediatamente impugnato dalla originaria ricorrente nel termine di 60 giorni dalla sua adozione da parte della Regione: le previsioni in esso contenute in ordine alla ritenuta possibilità “di adottare la determinazione di autorizzazione unica”,che avrebbe dovuto “essere recepita ai fini della sua efficacia all’interno del PAUR a cura della Provincia di OMISSIS con la contestuale definizione del pronunciamento dirigenziale delle riferite compatibilità ambientale e paesaggistica”e alla adozione del provvedimento “sotto riserva espressa di revoca ove, all’atto delle eventuali verifiche (fossero venuti) a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni in atti, allorquando non veritiere”, non appaiono, in verità, direttamente e concretamente lesive di alcun interesse della società richiedente, [continua ..]
Sezione: Consiglio di Stato
(Cons. Stato, sez. IV, 29 maggio 2024, n. 4818)
Stralcio a cura di Aniello Iervolino
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