home / Archivio / Diritto Civile raccolta del 2021 / Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che si innesta su un acquisto effettuato dal ..
indietro stampa contenuto indice libro leggi libro
Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam
Libera Granese
Articoli Correlati: patto fiduciario
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
Nota di Libera Granese
Il caso concreto. Il fiduciante aveva fornito al fiduciario i mezzi per l’acquisto di un immobile, che viene effettivamente eseguito, e il fiduciario aveva assunto oralmente l’obbligo di ritrasferire il bene al fiduciante o a un terzo, a richiesta di quest’ultimo. A distanza di quasi venti anni, il fiduciario aveva reso anche una dichiarazione scritta sull’esistenza di tale obbligo, ma il trasferimento rimaneva tuttavia inadempiuto. Poste queste premesse, la questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite concerne la forma del patto fiduciario con oggetto immobiliare. Il negozio fiduciario. Con il negozio fiduciario, il fiduciante trasferisce un bene (o i mezzi per l’acquisto) al fiduciario, il quale si obbliga a conservarlo e/o amministrarlo secondo certi criteri e a trasferirlo successivamente allo stesso fiduciante o a un terzo. Quanto alla sua natura giuridica, le parti possono realizzare un negozio fiduciario sia per mezzo di un atto di alienazione dal fiduciante al fiduciario, sia, come nel caso di specie, attraverso un acquisto compiuto dal fiduciario in nome proprio da un terzo con denaro fornito dal fiduciante (p. 11). In dottrina si è discusso anche di un negozio unitario oppure di un negozio indiretto o ancora di un collegamento negoziale tra un contratto traslativo e un accordo fiduciario (p. 13). La questione posta all’esame della Corte concerne soltanto la forma dell’impegno con cui il fiduciario si obbliga nei rapporti interni verso il fiduciante, in forza del pactum fiduciae, a ritrasferirgli l’immobile (p. 14). Sul punto le S.U. ritengono di non sposare l’orientamento dominante, sconfessando l’assimilazione del patto fiduciario al contratto preliminare: nel preliminare infatti l’effetto obbligatorio è strumentale all’effetto reale e lo precede; nel contratto fiduciario l’effetto reale viene prima e su esso si innesta l’effetto obbligatorio, la cui funzione è conformare l’effetto reale in funzione dell’interesse delle parti (p. 21). Patto fiduciario e mandato senza rappresentanza. Le S.U. ritengono assimilabile il patto fiduciario al mandato senza rappresentanza: Il mandato senza rappresentanza […] non solo può piegarsi alle esigenze di un patto fiduciario che contempli l’obbligo del fiduciario di ritrasferire al fiduciante un diritto, ma si pone anzi come figura negoziale praticamente meglio [continua ..]