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Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam

Libera Granese

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(…) La questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite concerne la forma del patto fiduciario con oggetto immobiliare. Premesso che il patto fiduciario dà luogo ad un assetto di rapporti sul piano obbligatorio in forza del quale il fiduciario è tenuto verso il fiduciante a tenere una certa condotta nell’esercizio del diritto fiduciariamente acquistato, ivi compreso il ritrasferimento del diritto al fiduciante o a un terzo da lui designato, l’interrogativo sollevato dall’ordinanza interlocutoria è se valida fonte dell’obbligazione di ritrasferire sia soltanto un atto bilaterale e scritto, coevo all’acquisto del fiduciario, o se sia sufficiente un atto unilaterale, ricognitivo, posteriore e scritto del fiduciario, a monte del quale vi sia un impegno espresso oralmente dalle parti. Il negozio fiduciario si presenta non come una fattispecie, ma come una casistica: all’unicità del nome corrispondono operazioni diverse per struttura, per funzione e per pratici effetti. Innanzitutto perché l’investitura del fiduciario nella titolarità del diritto può realizzarsi secondo distinti moduli procedimentali. La questione sollevata, infatti, concerne, la forma dell’impegno con cui il fiduciario si obbliga nei rapporti interni verso il fiduciante, in forza del pactum fiduciae, a ritrasferirgli l’immobile. In considerazione del già rilevato multiforme atteggiarsi del fenomeno fiduciario, tale interrogativo viene esaminato dalle Sezioni Unite nei limiti della sua rilevanza, ossia avendo riguardo all’orizzonte di attesa della fattispecie concreta, la quale si caratterizza per essere il fiduciario divenuto titolare del diritto avendolo acquistato in nome proprio da un terzo con mezzi somministratigli dal fiduciante (…) L’indirizzo dominante, nel richiedere la forma scritta ad validitatem del patto fiduciario con oggetto immobiliare, muove da un’equiparazione del patto al contratto preliminare: sia per la somiglianza strutturale (obbligatorietà del futuro contrahere) tra l’uno e l’altro negozio, sia per la similitudine effettuale, che si risolverebbe nell’eadem ratio del requisito di forma imposto dall’art. 1351 c.c.. In sostanza, si riconosce l’esistenza di un collegamento tra l’art. 1351 c.c., e l’art. 2392 c.c., nel senso che, riferendosi l’art. 2392 c.c., a tutti i [continua ..]

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Nota di Libera Granese

Il caso concreto. Il fiduciante aveva fornito al fiduciario i mezzi per l’acquisto di un immobile, che viene effettivamente eseguito, e il fiduciario aveva assunto oralmente l’obbligo di ritrasferire il bene al fiduciante o a un terzo, a richiesta di quest’ultimo. A distanza di quasi venti anni, il fiduciario aveva reso anche una dichiarazione scritta sull’esistenza di tale obbligo, ma il trasferimento rimaneva tuttavia inadempiuto. Poste queste premesse, la questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite concerne la forma del patto fiduciario con oggetto immobiliare. Il negozio fiduciario. Con il negozio fiduciario, il fiduciante trasferisce un bene (o i mezzi per l’acquisto) al fiduciario, il quale si obbliga a conservarlo e/o amministrarlo secondo certi criteri e a trasferirlo successivamente allo stesso fiduciante o a un terzo. Quanto alla sua natura giuridica, le parti possono realizzare un negozio fiduciario sia per mezzo di un atto di alienazione dal fiduciante al fiduciario, sia, come nel caso di specie, attraverso un acquisto compiuto dal fiduciario in nome proprio da un terzo con denaro fornito dal fiduciante (p. 11). In dottrina si è discusso anche di un negozio unitario oppure di un negozio indiretto o ancora di un collegamento negoziale tra un contratto traslativo e un accordo fiduciario (p. 13). La questione posta all’esame della Corte concerne soltanto la forma dell’impegno con cui il fiduciario si obbliga nei rapporti interni verso il fiduciante, in forza del pactum fiduciae, a ritrasferirgli l’immobile (p. 14). Sul punto le S.U. ritengono di non sposare l’orientamento dominante, sconfessando l’assimilazione del patto fiduciario al contratto preliminare: nel preliminare infatti l’effetto obbligatorio è strumentale all’effetto reale e lo precede; nel contratto fiduciario l’effetto reale viene prima e su esso si innesta l’effetto obbligatorio, la cui funzione è conformare l’effetto reale in funzione dell’interesse delle parti (p. 21). Patto fiduciario e mandato senza rappresentanza. Le S.U. ritengono assimilabile il patto fiduciario al mandato senza rappresentanza: Il mandato senza rappresentanza […] non solo può piegarsi alle esigenze di un patto fiduciario che contempli l’obbligo del fiduciario di ritrasferire al fiduciante un diritto, ma si pone anzi come figura negoziale praticamente meglio [continua ..]

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