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Per la configurabilità del delitto di peculato occorre un concreto atto di dominio uti dominus sul bene, e non il mero omesso versamento di quanto dovuto

Argomento: Dei Delitti Contro la Pubblica Amministrazione
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. VI, 15 giugno 2023, n. 25844)

stralcio a cura di Annapia Biondi 

“(…)  Il notaio A.A., lungi dal ritardare per negligenza il versamento all'agenza delle entrate del denaro che gli era stato consegnato dai proprio clienti per il pagamento dell'imposta di registro, aveva dolosamente falsificato le attestazioni di avvenuta registrazione di ben sessantasei atti da lui rogati in circa un anno e mezzo, apponendo sulle relative copie originali mendaci numeri e date di registrazione, così comprovando la "interversio possesionis", comportandosi rispetto a quegli importi "uti dominus", e in tal modo integrando gli estremi oggettivi e soggettivi del reato di peculato continuato contestatogli.” “(…) Nel delitto di peculato, laddove la condotta dell'agente sia consistita nell'omesso versamento di quanto dovuto, l'individuazione del momento in cui l'agente abbia "invertito il titolo di possesso" e si sia dunque appropriato del bene o del denaro può rivelarsi dubbia solo laddove la condotta non si sia estrinsechi in comportamenti attivi, di per sè solitamente espressivi della volontà del reo di agire come se fosse il proprietario del bene o delle somme di denaro, non anche quando si concretizzi nella mera ritenzione delle somme, in un "non fare", cioè in un'omissione protratta per un certo lasso di tempo (in questo senso Sez. 6, n. 38339 del 29/09/2022, De Marco, in motivazione, p. 2.3 e 2.4; conf. Sez. 6, n. 5233 del 19/11/2019, dep. 2020, Boggione, Rv. 278708).   Non è, dunque, rilevante - come i giudici di merito hanno posto in risalto nel caso di specie - che il pubblico ufficiale abbia in seguito provveduto a versare quanto in precedenza si era omesso di consegnare, bensì la presenza di dati fattuali di contesto sintomatici della sua volontà di comportarsi "uti dominus" rispetto a quei beni, vale a dire dimostrativi di un atteggiamento "appropriativo", che costituisce "l'in sè" del delitto in argomento.   Va, perciò, ribadito - anche in relazione alle peculiarità della fattispecie oggi in esame - il principio di diritto per cui, in tema di peculato, l'appropriazione del denaro, riscosso dal notaio a titolo di imposte e non riversato all'erario, si realizza non già per effetto del mero ritardo nell'adempimento, bensì allorquando si determina la interversione del titolo del possesso, che si realizza allorquando il pubblico agente compia un atto di dominio sulla cosa, con la volontà [continua ..]

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