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Il pignoramento di crediti eseguito con un unico atto presso più terzi realizza un concorso plurimo di pignoramenti
Argomento: Della espropriazione forzata
Sezione: Sezione Semplice
“(…) - quanto allo svolgimento della vicenda, è pacifico che la procedura espropriativa tragga scaturigine da un unico atto di pignoramento con cui il creditore procedente, per la realizzazione forzosa della medesima pretesa e “fino alla concorrenza di Euro (…)” (importo determinato ai sensi dell’art. 546 cod. proc. civ.), sottopose a vincolo i crediti vantati dalla sua debitrice verso due differenti terzi pignorati;
la descritta fattispecie è in iure definibile come concorso di plurimi pignoramenti presso terzi trattati in simultaneus processus per opzione del creditore procedente, evenienza sempre più frequente (ed anzi fisiologica) in forza della regola generale di radicamento territoriale dell’espropriazione forzata di crediti stabilita dall’art. 26 - bis, secondo comma, cod. proc. civ. (come novellato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162) ed ancorata, a somiglianza del forum rei che informa i giudizi di cognizione, al luogo di residenza, dimora, domicilio o sede del debitore esecutato;
si tratta allora - e sul punto coglie nel senso la notazione del giudice territoriale - di due distinti pignoramenti, connotati da identità di creditore, debitore e di credito azionato, ma da diversità di bene
- credito staggito e, quindi, di terzo debitore; pertanto, ciascuno di tali pignoramenti sortisce effetti indipendenti dall’altro ed ogni terzo pignorato assume, in via autonoma ovvero senza alcuna interferenza con il contegno degli altri terzi, gli obblighi della custodia e dell’asservimento alla procedura delle somme dovute al debitore, nei limiti, per ciascun terzo, dell’importo complessivamente staggito e da lui dovuto, con vincolo di indisponibilità sino ad ordine del giudice;
la preservata individualità dei singoli pignoramenti presso terzi confluiti in unitario procedimento è in ius positum inequivocamente corroborata dal disposto dell’art. 543, sesto comma, cod. proc. civ. (introdotto dalla legge 26 novembre 2021, n. 206), laddove sancisce la inefficacia del pignoramento unicamente “nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso” di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura;
non è dubbio che, in ipotesi di pignoramento effettuato presso più terzi, il mezzo dell’espropriazione forzata possa, in [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. III, 14 novembre 2024, n. 29442)
stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco
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