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La polizza fideiussoria non rientra nei contratti assicurativi, bancari e finanziari in quanto non ha natura assicurativa, ma svolge funzione di garanzia si tratta comunque di contratto che esula dall'ambito di operatività dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010

Argomento: Dei singoli contratti
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III., 24 gennaio, n. 1791)

Stralcio a cura di Francesco Taurisano

“3.1. La sentenza delle Sezioni Unite n. 19596 del 18/09/2020 ha affermato il principio secondo cui ‹‹Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo››. Le Sezioni Unite si sono discostate dal precedente di questa Corte n. 24629/2015, valorizzando: a) l'elemento letterale della norma (art. 4, comma 2, ed art. 5, comma 1-bis) secondo cui la parte che intende agire in giudizio è tenuta ad esperire il procedimento di mediazione attraverso una istanza che, tra l'altro, deve indicare specificamente ‹‹l'oggetto e le ragioni della pretesa›› - essendo quindi l'attore la parte più idonea ad esporre tali ragioni -, e che produce altresì un effetto interruttivo della prescrizione analogo a quello prodotto dalla domanda, risultando quindi coerente ritenere coincidente la parte attrice -nella specie in senso sostanziale- con quella che presenta la istanza di mediazione; b) l'elemento logico sistematico - applicato alla stregua dell'insegnamento del Giudice delle Leggi che riguarda con sfavore l'effetto decadenziale dall'azione giudiziaria per omesso esperimento di forme di accesso alla giurisdizione - secondo cui la finalità deflattiva da riconoscere al sistema della mediazione non può comportare il sacrificio del diritto di difesa in favore del principio di efficienza e ragionevole durata del processo, tanto più considerando che non sarebbe possibile assimilare l'inerzia dell'opponente sanzionata dall'art. 647 cod. proc. civ. con l'esecutività del decreto, alla diversa ipotesi in cui l'opponente, notificando l'atto di opposizione e costituendosi tempestivamente in giudizio, e dunque pure avendo manifestato ritualmente di volere contestare la pretesa, riceverebbe la medesima sanzione per non aver proceduto al tentativo di mediazione. 3.2. Il principio enunciato dalle Sezioni Unite presuppone, tuttavia, che si verta in ipotesi di [continua ..]

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