(Cass. Pen., Sez. II, 30 dicembre 2020, n. 37818)
“4. È infondato anche il motivo in tema di definizione giuridica del fatto contestato al capo 1), quanto all’impossessamento degli ovociti, qualificato in entrambe le sentenze come rapina. Va premesso che (…) il ricorrente (…) ha censurato detta qualificazione giuridica essenzialmente sotto un unico profilo. La difesa non contesta che (…) gli ovociti siano parte del corpo suscettibili di valutazione patrimoniale, quindi cose mobili in senso realistico (…). In proposito, esaminando varie pronunce di questa Corte sul tema, (…) si è osservato che il concetto di cosa mobile agli effetti penali non corrisponde a quello considerato dal diritto civile, in quanto esso comprende tutte le cose di per sé mobili o che possono essere rese mobili anche ad opera dello stesso ladro (…). Successivamente, sulla base di una nozione di cosa mobile “in senso realistico”, si è affermato che tale non è solo la cosa di per sé mobile, avente l’attitudine a muoversi da sé o ad essere trasportata da luogo a luogo, ma anche quella che può essere mobilizzata ad opera dello stesso ladro mediante la sua avulsione o enucleazione o ricorrendo ad analoghe attività materiali, come nel caso (particolare) di sottrazione di una protesi dentaria da un cadavere, che integra il reato di furto (…).
Ribadito il principio che, agli effetti penali, nella distinzione tra cosa mobile e immobile non occorre far riferimento ai principi civilistici, quanto alla condotta criminosa, per cui deve essere considerata mobile ogni cosa passibile di sottrazione e impossessamento (…) [, ulteriore] conferma di ciò si desume [...] dall’art. 624 cpv. c.p., che considera cosa mobile anche l’energia, elettrica o di altra natura, munita di valore economico» (…).
Sulla base di questo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sentenza impugnata, aderendo alle argomentazioni del primo giudice, ha affermato che è possibile parlare di “reificazione” anche a proposito degli ovociti, che fanno parte del circuito biologico della donna fino a quando sono parte del suo corpo, ma divengono “cosa” nel momento in cui vengono distaccati. In ragione della particolarità del caso in esame, trattandosi di distacco da un corpo umano e non da un immobile, è a quel momento che viene [continua ..]
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