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La perimetrazione della presunzione di proporzionalità nella “nuova” legittima difesa domiciliare
Cristina Monteleone
(Cass. Pen., Sez. I, 21 luglio 2020, n. 21794)
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Nota di Cristina Monteleone
La sentenza in commento trae spunto dal ricorso depositato dall’imputato per il delitto di tentato omicidio, avverso la sentenza di condanna resa dalla Corte territorialmente competente. L’odierno ricorrente, in particolare, aveva reagito all’intrusione notturna di alcuni banditi nel locale commerciale ove egli svolgeva l’attività imprenditoriale. Benché il locale violato non fosse collegato con l’abitazione del piano superiore del ricorrente, brandendo l’arma da fuoco legittimamente detenuta, l’imputato si era portato fuori dalla propria abitazione e aveva sparato alcuni colpi in aria, all’autovettura dei ladri, contro la vetrata del negozio oggetto di effrazione e, infine, contro i suddetti criminali. Ad avviso dei giudici di secondo grado, le risultanze fattuali hanno escluso la ricorrenza dei requisiti sia della scriminante ex art. 52 c.p., sia dell’istituto dell’eccesso colposo ex art. 55 c.p.: infatti, è da respingere l’ipotesi di pericolo sussistente (al momento dell’accadimento dei fatti) per l’incolumità fisica dell’imputato o dei suoi familiari, in ragione dell’impossibilità per i malviventi di accedere all’abitazione del ricorrente sita al piano superiore. Il prevenuto, in particolare, si duole: della mancata applicazione dei benefici riconnessi alla disciplina in materia di legittima difesa; e in ogni caso, censura la mancata applicazione della diminuzione di pena prevista per l’istituto dell’eccesso colposo. Nel proprio atto di impugnazione, infatti, il ricorrente ritiene che la novella legislativa del 2019 abbia introdotto una presunzione assoluta di sussistenza degli elementi costitutivi della scriminante della legittima difesa. Investita della soluzione della questione di diritto sottopostale, la Suprema Corte ha preliminarmente richiamato le modifiche legislative apportate all’art. 52 c.p.: in particolare, la l. n. 59/2006 ha esteso la presunzione di proporzionalità prevista per la violazione di domicilio anche all’eventuale violazione dei luoghi ove si svolga l’attività commerciale, professionale o imprenditoriale dell’aggredito; la l. n. 36/2019, peraltro, ha aggiunto l’avverbio “sempre” al comma 2 dell’art. 52 c.p.. Ad avviso della Suprema Corte, tuttavia, l’addizione del suddetto termine non importa l’implicita [continua ..]