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Coerentemente con il principio dell'accesso al mercato e con il favor partecipationis, l´O.E. va escluso unicamente in caso di mancato sopralluogo
Argomento: Appalti pubblici
Sezione: Consiglio di Stato
“[I]l sopralluogo ha carattere di adempimento strumentale a garantire anche il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara; l'obbligo di sopralluogo ha un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto. L'obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla migliore valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica (Cons. st. Sez. V, 19 febbraio 2018 n. 1037).
È stato anche sottolineato che l'obbligo per il concorrente di effettuazione di un sopralluogo è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell'offerta, onde incombe sull'impresa l'onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali (Cons. Stato, VI, 23 giugno 2016 n. 2800; Cons. Stato sez. V 4597/2018).
Proprio in relazione alla funzione del sopralluogo, così come delineata dalla ricordata giurisprudenza, è stato, quindi, ritenuto che un simile obbligo è da considerarsi superfluo e sproporzionato allorché sia imposto ad un concorrente che sia gestore uscente del servizio, il quale per la sua stessa peculiare condizione si trova già nelle condizioni soggettive ideali per conoscere in modo pieno le caratteristiche dei luoghi in cui svolgere la prestazione oggetto della procedura di gara", (Cons. Stato 6033/2020).
3.4. Correttamente il Tar ha evidenziato che essendo stato il sopralluogo effettuato da un dipendente della OMISSIS, non poteva dubitarsi che tale società, fosse a conoscenza dello stato dei luoghi, e ciò soprattutto se si considera che la stessa è titolare anche di affidamento presso i luoghi di gara, di un servizio analogo a quello oggetto dell’appalto per cui è causa.
Certamente, quindi, doveva essere azionato il soccorso istruttorio non trattandosi della sanatoria di una carenza sostanziale dell’offerta dell’O.E., ma di ratificare una delega rilasciata dalla nominanda capogruppo mandataria, emessa anche per [continua ..]
Sezione: Consiglio di Stato
(Cons. Stato, sez. VII, 6 dicembre 2024, n. 9783) Stralcio a cura di Rossella Bartiromo
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