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Non vi è alcuna violazione della privacy nel riprendere con telecamere di videosorveglianza il dipendente intento a rubare, poiché deputate, come disciplinato dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, alla tutela del patrimonio aziendale e non al controllo diretto dell'attività lavorativa
Argomento: Della tutela della privacy
Sezione: Sezione Semplice
“(…) 5.3. - Con il terzo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., lamentando l’erroneo utilizzo di videoregistrazioni che, a suo dire, non sarebbero state ritualmente depositate, anche dal punto di vista formale relativamente al rispetto delle norme imposte dalle regole sul deposito telematico (art. 16-bis L. n. 179/2012); deduce, nel medesimo motivo, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c., evidenziando che la Corte territoriale avrebbe, a fronte delle eccezioni del ricorrente, tardivamente ed erroneamente ritenuto ammissibili e utilizzabili le videoregistrazioni prodotte dalla società resistente, nonostante la loro tardività e l’assenza di verifica della loro autenticità.
5.4. - Con il quarto motivo, riproponendo e ampliando doglianze già prospettate nel terzo motivo, lamenta la violazione dell’art. 416 c.p.c. e dell’art. 16-bis, comma 1, della L. n. 179/2012 e l’omesso esame di una doglianza decisiva sollevata in appello in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.; in particolare, avrebbe errato la Corte nel non rilevare che le videoregistrazioni erano state prodotte dalla società resistente solo dopo la sua costituzione in giudizio, in violazione del termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza per il deposito della memoria difensiva e dei documenti. Inoltre, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 16-bis, comma 1, della L. n. 179/2012, evidenziando che il deposito delle videoregistrazioni, avvenuto dopo la costituzione della parte resistente, sarebbe stato effettuato in modalità fisica (tramite supporto digitale), anziché in via telematica, come richiesto dalla normativa per i documenti prodotti successivamente alla costituzione in giudizio.
Infine, il ricorrente lamenta, sotto forma di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la circostanza che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente interpretato la doglianza sollevata con l’atto di reclamo, poiché la censura non era riferita alla tipologia del supporto informatico utilizzato per il deposito delle videoregistrazioni, bensì alla modalità di deposito, che sarebbe dovuto [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. Lav., 06 febbraio 2025, n. 3045)
Stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco
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