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In sede di ammissione al passivo del cliente, il privilegio può essere riconosciuto allo studio associato purché sia dimostrato che il credito sia espressione della retribuzione dovuta
Argomento: Delle cause di prelazione
Sezione: Sezione Semplice
“ (…) 2.9. - Se, dunque, è vero che lo studio associato, al pari di una società tra professionisti, ha la capacità di porsi come un autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici e che tale ente può essere titolare del diritto al pagamento del compenso (o, quanto meno, incaricato della sua riscossione) per gli incarichi professionali conferiti agli associati (Cass. n. 6285 del 2016, in motiv.), è anche vero, tuttavia, che, onde riconoscere allo stesso la legittimazione a farlo valere in giudizio, è necessario che sia dimostrato in giudizio che gli accordi tra gli associati prevedano, appunto, l’attribuzione all’associazione professionale (a mezzo, ad esempio, di apposite clausole statutarie ovvero di un successivo atto di cessione) della titolarità di tale diritto o, quanto meno, del potere di riscuoterlo (nel proprio interesse ma) in nome del singolo associato che abbia eseguito l’incarico (cfr. Cass. n. 2332 del 2022; Cass. n. 6285 del 2016, in motiv., con riguardo espresso all’“accordo tra gli associati che … preveda la cessione all’associazione del credito al compenso per la prestazione professionale svolta dal singolo associato…”, con la precisazione che “la mancanza della cessione non comporta di per sé la non riconoscibilità del privilegio, costituendo solo una delle ipotesi che possono ricorrere nel caso di insinuazione al passivo dello studio associato in via privilegiata”). (…)
(…) 2.17. - Ritiene, dunque, la Corte (così rispondendo al quesito posto dall’ordinanza interlocutoria) che il credito al compenso maturato è “di pertinenza” del professionista che ha svolto la prestazione solo se (e nella misura in cui), in ragione della vocazione personalistica sulla quale convergono tanto la ratio, quanto la lettera della disposizione, le somme corrispondenti a tale compenso siano destinate, in forza degli accordi tra gli associati e dei criteri di distribuzione degli utili maturati pattuiti tra gli stessi o comunque del corrispettivo percepito, a retribuire (nei diversi modi di volta in volta previsti, come l’eventuale percentuale a lui riservata) proprio l’opera lavorativa svolta dal professionista associato: la cui personalità, sotto questo profilo, comprende non soltanto la sua esecuzione, che è l’oggetto [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. I, 13 novembre 2024, 29371)
Stralcio a cura di Luigi De Felice
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