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È costituzionalmente legittima la procedibilità d´ufficio del delitto di sottrazione e trattenimento di minore all´estero, non realizzandosi un´ingiustificata disparità di trattamento con il reato di sottrazione di persone incapaci, per il quale è prevista la procedibilità a querela, in quanto la condotta incide su interessi diversi

Argomento: Dei delitti contro la famiglia
Sezione: Corte Costituzionale

(C. Cost., 23 aprile 2024, n. 71)

Stralcio a cura di: Claudia Scafuro

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"Con ordinanza del 20 giugno 2023 (reg. ord. n. 106 del 2023) il Tribunale ordinario di Cuneo, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 574-bis del codice penale, nella parte in cui non prevede la punibilità a querela del delitto di sottrazione e trattenimento di minore all’estero, per ingiustificata disparità di trattamento e irragionevolezza rispetto al reato di sottrazione di persone incapaci di cui all’art. 574 cod. pen. (…) Considerato in diritto (…) Secondo il rimettente la perseguibilità d’ufficio del reato previsto dall’art. 574-bis cod. pen. si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost. per ingiustificata disparità di trattamento e irragionevolezza rispetto al diverso reato di sottrazione di persone incapaci di cui all’art. 574 cod. pen., poiché entrambi mirano a tutelare lo stesso bene giuridico, l’esercizio della responsabilità genitoriale, e la maggiore gravità della condotta di conduzione o trattenimento all’estero del minore sarebbe già compensata da un aggravamento del trattamento sanzionatorio previsto per la sottrazione di incapace nel territorio nazionale. Pertanto, il diverso regime di procedibilità non troverebbe ragionevole giustificazione e, anzi, renderebbe impossibile il recupero dell’armonia familiare tramite la possibilità offerta dalla rimessione della querela. La questione non è fondata. L’art. 574-bis è stato introdotto nel codice penale dalla legge n. 94 del 2009 e si inscrive in un più ampio quadro di risposte sanzionatorie che il legislatore ha inteso dare alle condotte criminose che coinvolgono i minori. (…) Il mutamento della disciplina denota il rilievo pubblicistico dell’interesse protetto dai reati di sottrazione, che non è più correlato al mantenimento delle prerogative genitoriali, ma al rilevante allarme sociale determinato anche dalla difficoltà di ritrovare il minore all’estero e di ricondurlo in Italia. Inoltre, la condotta realizzata all’estero è ben diversa da quella di cui all’art. 574 cod. pen e, quindi, non è ad essa comparabile, poiché incide non solo sull’interesse del minore a non crescere lontano da uno dei genitori [continua ..]

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