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Tra il reato di abbandono incontrollato dei rifiuti e quello di discarica abusiva si è in presenza di un caso di “progressione criminosa” che può essere risolto sulla base del principio di specialità, nel senso che il reato di discarica, in quanto più grave, “contiene” quello meno grave di abbandono di rifiuti

Argomento: Codice dell'ambiente
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. III., 29 agosto 2024, n. 33287) 

Stralcio a cura di Claudia Scafuro 

"Con sentenza del 08/09/2023, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 27/10/2021, dichiarava non doversi procedere nei confronti di OMISSIS per i reati di cui al capo A) commessi anteriormente all'8 settembre 2018 perchè estinti per prescrizione e riconosciuta la continuazione con la sentenza del Tribunale di Milano, irr. 3/12/2015, in riferimento al più grave reato di cui al capo A), rideterminava la pena applicata allo stesso in anni 2 mesi 6 di arresto, 16.000,00 euro di ammenda, con aumento di ulteriori 4.000 euro a titolo di continuazione con la predetta sentenza.  Limitava la confisca all'area censita al OMISSIS mappale OMISSIS del catasto di OMISSIS alla quota di comproprietà della OMISSIS srl.»" (…) CONSIDERATO IN DIRITTO "Il ricorso è complessivamente infondato. (…) Preliminarmente, il Collegio evidenzia che il provvedimento impugnato non fa buon governo dei principi che regolano il concorso apparente di norme. (…) La giurisprudenza di questa Corte, al contrario, è consolidata nel rilevare che l'unico criterio idoneo a dirimere i casi di concorso apparente di norme è da rinvenirsi nel principio di specialità ex art. 15 cod. pen. (…) Nel caso in esame, tra i reati di discarica abusiva e abbandono incontrollato di rifiuti si verifica un fenomeno di duplice tipicità (apparente) sopravvenuta, quando una iniziale condotta di abbandono di rifiuti prosegue nel tempo in forme quantitativamente più importanti, progredendo verso la discarica abusiva. Entrambi i reati hanno infatti in comune la dismissione di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, ma il criterio discretivo è stato rinvenuto principalmente nelle «dimensioni dell’area occupata», nella «quantità dei rifiuti depositati» (Sez. 3, n. 19864 del 07/04/2022, Catalano, n.m; Sez. 3, n. 25548 del 26/03/2019, Schepis, Rv. 276009 - 01, in motivazione). Più recentemente, questa Corte ha evidenziato (Sez. 3 n. 686 del 14/12/2023, dep. 2024, Torelli, n.m.) che la discarica abusiva si connota per le seguenti caratteristiche, la presenza delle quali costituisce valido elemento per ritenere configurata la condotta vietata: l’accumulo, più o meno sistematico, ma comunque non occasionale, di rifiuti in un’area determinata; l’eterogeneità [continua ..]

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