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Stalking: la prova del grave e perdurante stato di ansia può essere ricavata dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata
Argomento: Dei delitti contro la persona
Sezione: Sezione Semplice
“(…) In particolare, la delineazione quasi scolastica della causazione del "perdurante e grave stato di ansia e di paura" è stata pianamente ed ampiamente illustrata dal primo giudice - in esito alla rassegna delle molteplici fonti probatorie (…) a riguardo del duraturo clima di persecuzione e vessazione instaurato dall'imputato in pregiudizio della ex compagna, rappresentato dalla "costante sorveglianza ed ingerenza nella sfera più intima della persona offesa, non solo attraverso forme più consuete ovvero con una sequela di telefonate, messaggi, pedinamenti ed atti intimidatori, ma anche attraverso lo spionaggio demandato a persone di fiducia... ed il ricorso ad una serie di tecnologie informatiche e telematiche".
L'esegesi costante della giurisprudenza di legittimità, in armonia con il dato letterale della norma incriminatrice, è nel senso che il delitto di atti persecutori - che non richiede necessariamente l'esercizio della violenza (sez. 5, n. 22475 del 18/04/2019, P., Rv. 276631) -possieda natura di reato abituale e di reato di danno ad eventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro, ciascuno dei quali idoneo a configurarlo (sez. 5, n. 3781 del 24/11/2020, S., Rv. 280331; sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, A., Rv. 265231; sez. 5, n. 34015 del 22/06/2010, De Guglielmo, Rv. 248412), sicché, ai fini della sua integrazione, è indispensabile ma sufficiente che la condotta del soggetto attivo sia idonea, alternativamente e non cumulativamente: a) a cagionare al soggetto passivo un perdurante e grave stato di ansia e di paura; b) a ingenerare, nei suoi confronti, un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva; c) tale da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
D'altra parte, sempre secondo il consolidato orientamento di questa Corte - qui condiviso - in tema di atti persecutori, la prova del grave e perdurante stato d'ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante (sez. 5, n. 7559 del 10/01/2022, Rv. 282866), e ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Pen., Sez. V, 20 febbraio 2025, n.10362)
Stralcio a cura di Giuseppe Tuccillo
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