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Non è illegittima la prova di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato in medicina e chirurgia (TOLC) per l'A.A. 2023-2024, in particolare non presenta vizi il coefficiente di equalizzazione del punteggio in base della difficoltà dei quesiti e sono irrilevanti i profili sulla presunta divulgazione illecita delle domande e ai limiti di tempo massimo per singola sezione

Argomento: Concorsi pubblici
Sezione: Consiglio di Stato

(Cons. di Stato, sez. VII, 4 ottobre 2024, n. 8004)

Stralcio a cura di Davide Gambetta

FATTO 1. Gli appellanti […] hanno partecipato alle prove d’esame per l’ammissione ai corsi di laurea a numero programmato in medicina e chirurgia […]. Le prove, denominate TOLC (Test OnLine CISIA) […]. In ragione del punteggio da ciascuno ottenuto nella graduatoria unica nazionale […], non utile ad immatricolarsi in una delle sedi universitarie prescelte, i medesimi odierni appellanti hanno agito (unitamente ad altri) nella presente sede giurisdizionale amministrativa, con ricorso collettivo che per quanto ancora di interesse nel presente appello è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto nel merito dall’adito Tribunale amministrativo regionale […]. […] DIRITTO 9. Accertata dunque l’ammissibilità del ricorso di primo grado, nel merito lo stesso risulta infondato. 10. Sono innanzitutto riproposte le censure concernenti la determinazione della capacità formativa del sistema universitario pubblico, ai sensi dell’art. 3 della sopra citata legge 2 agosto 1999, n. 264 […]. 11. In contrario deve tuttavia rilevarsi che ai sensi del richiamato art. 3, comma 2, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la determinazione dell’offerta formativa annua per i corsi di laurea a numero programmato su base nazionale è la risultante di una valutazione di carattere ampiamente discrezionale, condotta sulla base dei parametri di carattere organizzativo enunciati dalla disposizione in esame: posti nelle aule; attrezzature e laboratori scientifici per la didattica; personale docente; personale tecnico; servizi di assistenza e tutorato; oltre che in base al numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, e alle relative modalità di partecipazione degli studenti alle attività ivi svolte. L’ampiezza delle valutazioni inerenti alla capacità degli atenei impedisce pertanto di configurare sintomi di eccesso di potere sulla base della generica prospettazione a base delle censure in esame, con cui oltretutto si riconosce lo sforzo compiuto negli ultimi anni dal sistema universitario, contraddistinto dal costante aumento del contingente annuo di posti disponibili per le immatricolazioni […]. […] 12. Di seguito sono riproposte le censure di violazione del principio della segretezza dei quesiti componenti la prova d’esame, la cui [continua ..]

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