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Se la rapina impropria (art. 628, co. 2, c.p.) si caratterizza per la sottrazione di beni di modico valore, frasi scarsamente intimidatorie, o altri aspetti che lascino intendere che il fatto sia di lieve entità, deve essere punita con una pena attenuata fino a 1/3. Diversamente, l´asprezza del minimo edittale ordinario determinerebbe l´irrogazione di una pena irragionevole, sproporzionata e, di conseguenza, non idonea alla rieducazione.
Argomento: Dei delitti contro il patrimonio
Sezione: Corte Costituzionale
“(...) Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cuneo, in composizione collegiale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., «nella parte in cui non prevede una diminuente quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».
Il giudizio principale verte su un’imputazione di rapina impropria, aggravata dalla pluralità di autori, relativa a generi alimentari e uno spazzolino da denti, del valore complessivo di pochi euro, prelevati dagli scaffali di un supermercato; reato che sarebbe stato consumato con minacce e una spinta in danno del personale dell’esercizio, tramite le quali i due imputati avrebbero conseguito il possesso dei beni sottratti e l’impunità.
Il giudice a quo reputa che il minimo edittale di pena detentiva per la rapina impropria sia sproporzionato rispetto a un fatto di così modesta offensività concreta, il che determinerebbe un vulnus al principio di ragionevolezza sancito dall’art. 3 Cost.
La conseguente impossibilità di modulare e individualizzare la pena in rapporto all’effettiva gravità del reato lederebbe inoltre il canone di personalità della responsabilità penale, di cui al primo comma dell’art. 27 Cost.
Infine, l’eccessività della sanzione la renderebbe ingiusta nella percezione del reo, e quindi inidonea alla funzione rieducativa assegnata dal terzo comma del medesimo art. 27.
Ad avviso del rimettente, sarebbe quindi necessaria una pronuncia additiva che introduca per la rapina impropria una diminuente per i casi di lieve entità, in analogia a quanto disposto per il reato di estorsione dalla sentenza di questa Corte n. 120 del 2023. (...)
Il (...) trattamento sanzionatorio per il delitto di rapina impropria (...) ha registrato nel corso del tempo un progressivo inasprimento, (...) analogo a quello che ha interessato l’estorsione, reato descritto dall’art. 629, primo comma, cod. pen. (...). (...)
Per l’estorsione come per la rapina, il notevole innalzamento del minimo edittale (...) è stato realizzato senza introdurre una “valvola di sicurezza”, che permetta al [continua ..]
Sezione: Corte Costituzionale
(C. Cost., 13 maggio 2024, n. 86)
Stralcio a cura di Roberto Zambrano
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