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In materia edilizia la sospensione del procedimento con messa alla prova è subordinata all´eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato

Argomento: Reati edilizi
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. III, 01 marzo 2023, n. 8750)

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

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“1.2. […], va premesso che è da escludere, […], che, in presenza dei reati inclusi nella forbice edittale prevista, l’imputato possa esercitare un diritto alla messa alla prova, restando al giudice il solo sindacato di verifica della ricorrenza dei presupposti formali: al contrario, la concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-bis cod. pen., è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all’efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo […]; la pretesa funzione deflattiva non costituisce, infatti, lo scopo della probation, la quale, senza incidere sul rilievo penale del fatto e senza troncare il processo, al fine di favorire il recupero alternativo dell’autore del reato, avvia un sub-procedimento che, […], nel caso auspicabile di buon esito, si conclude con la declaratoria di estinzione del reato. […], va ancora considerato che secondo la testuale previsione dell’art. 168-bis cod. pen. la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. L’istituto prevede altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. […] il legislatore ha inteso assegnare rilievo prioritario, e pregiudiziale rispetto all’affidamento dell’imputato al servizio sociale, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato: […] la mera eventuale prestazione delle attività in seno al servizio sociale non esplica alcuna efficacia, ai fini del positivo superamento della messa alla prova, in assenza di condotte teleologicamente volte, e concretamente ed univocamente idonee, all’eliminazione del danno o del pericolo derivante dal reato. Da quanto detto deriva [continua ..]

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