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L´improcedibilità sopravvenuta del reato, conseguente alla modifica del regime di procedibilità e alla mancata presentazione della querela della persona offesa, consente al Pubblico Ministero di contestare in via suppletiva, alla prima udienza utile, circostanze aggravanti idonee a rendere il reato procedibile d´ufficio, in virtù di un´adeguata valorizzazione del principio costituzionale dell´obbligatorietà dell´azione penale
Argomento: Condizioni di procedibilitā
Sezione: Sezione Semplice
"Con la sentenza impugnata il Tribunale di Siracusa ha prosciolto, in forza dell'art. 129 cod. proc. pen., OMISSIS, chiamata a rispondere, secondo l'originaria citazione a giudizio, del delitto previsto e punito dagli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., per essersi impossessata di un quantitativo imprecisato di energia elettrica, utilizzando un mezzo fraudolento. Il Tribunale ha rilevato che, in difetto di querela (neppure presentata nel termine del 30 marzo 2023 fissato dal D.Lgs. n. 150 del 2022), l'azione penale non poteva essere proseguita alla luce del disposto dell'art. 624, comma terzo, cod. pen., introdotto dall'art. 2, lett. i), D.Lgs. n. 150 del 2022. Il medesimo giudice ha escluso che la declaratoria di improcedibilità potesse essere impedita dalla contestazione suppletiva - effettuata dal Pubblico ministero ex art. 517 cod. proc. pen. all'udienza del 16 novembre 2023 - della circostanza aggravante del furto commesso su cosa destinata a pubblica utilità (art. 625, comma primo, n. 7, quarta ipotesi, cod. pen.), in presenza della quale il reato è rimasto procedibile d'ufficio anche ai sensi dell'art. 624, comma terzo, cod. pen. nel testo vigente risultante dalla novella del 2022. (…)
Motivi della decisione
Il ricorso del Pubblico ministero è fondato nei termini di seguito indicati.
Il nuovo quadro normativo nel quale si muove il processo è chiaro. A seguito della modifica dell'art. 624, comma terzo, cod. pen., intervenuta per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.150, in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto anche se aggravato o pluriaggravato ai sensi dell'art. 625 cod. pen. (prima procedibile di ufficio) è divenuto punibile a querela della persona offesa, tranne che nei seguenti casi:
- se la persona offesa è incapace, per età o per infermità;
- se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numero 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede (in quest'ultimo caso torna la regola della punibilità a querela). Quindi il reato è procedibile di ufficio quando il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
- se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numero 7 bis, vale a dire se il fatto [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Pen., Sez. V, 5 febbraio 2025, n. 4767)
Stralcio a cura di Claudia Scafuro
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