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La previsione regolamentare comunale, recante divieto di accendere fuochi d´artificio di ogni tipologia, è illegittima, trattandosi di materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato non regolamentabile dai comuni, ma al più, per delega, dalle Regioni.

Argomento: regolamenti
Sezione: Consiglio di Stato

Cons. di Stato, sez. IV, 18 marzo 2025, n. 2232

Stralcio a cura di Aniello Iervolino

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“Come è noto, l’art. 117, comma 2, Cost. prevede che “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie”, tra le quali, alla lett. d), sono indicati “munizioni ed esplosivi” e, alla lett. s), la “tutela dell’ambiente”. Il comma 6 dell’art. 117 Cost. afferma, invece, il c.d. principio del parallelismo tra la competenza legislativa e quella regolamentare, stabilendo che: “La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”. Nel quadro normativo così definito, si rende ancora necessario richiamare […] l’art. 3-terdel d.lgs. n. 152 del 2006 secondo cui: “La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale”. Il medesimo potere troverebbe, poi, fondamento nell’art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000 secondo cui: “Nel rispetto dei princìpi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”. Da ultimo, ai sensi dell’art. 50, commi 5 e 7-ter, del d.lgs. n. 267 del 2000: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente [continua ..]

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