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Le condotte di “puntare i piedi” e di "dimenarsi" integrano il reato di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto comportano l´impiego di forza fisica in funzione antagonista dell'agente pubblico, diretta contro lo stesso o contro terzi, ma comunque funzionale ad opporsi al suo operato

Argomento: Dei delitti contro la pubblica amministrazione
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. VI, 10 gennaio 2025, n. 1072)

Stralcio a cura di Giuseppe Tuccillo

“ (…) Non così, invece, per il secondo, contestandosi con esso non solo la punibilità dell'imputata, ma, ancor prima, la sussistenza stessa del reato, per essersi costei limitata - si assume - ad una resistenza solamente passiva. Deve osservarsi, in proposito, che integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale lo strattonare od il divincolarsi, posti in essere da un soggetto onde impedire il proprio arresto, ogni qualvolta quegli non si limiti ad una mera opposizione passiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma impieghi la forza per neutralizzarne l'azione e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagnare la fuga (così, tra molte altre, Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Manusia, Rv. 283376). Non può definirsi "passiva", cioè, quella resistenza connotata dall'impiego di forza fisica in funzione antagonista dell'agente pubblico, diretta contro lo stesso o contro terzi, ma comunque funzionale ad opporsi al suo operato, e che, in relazione alle circostanze del caso concreto, si presenti tale da esporre ad un pericolo per la loro incolumità fisica l'agente medesimo o terze persone (in coerenza con la giurisprudenza ormai sedimentatasi in tema di fuga, per la quale, tra molte: Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137; Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765). Tanto premesso, anche a non voler tenere in considerazione l'azione dell'imputata consistita nel "puntare i piedi", ella - secondo le testimonianze riportate in sentenza e non contestate dalla difesa - non si è limitata a quel contegno, né semplicemente a divincolarsi, ma si è altresì "dimenata" (testuale), tanto da aver reso necessario, per contenerla, l'intervento di una pluralità di operatori di polizia, portatisi in ausilio della loro collega che l'aveva inseguita (pag. 28). Risulta, dunque, indiscutibile l'impiego, da parte sua, di forza fisica diretta contro i pubblici ufficiali operanti e corretto, di conseguenza, il giudizio di sussistenza del reato, cui sono giunti i giudici di merito.”            

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