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In materia di responsabilità dell´ente per illecito amministrativo dipendente da reato, il profitto del reato di riciclaggio sussiste quand´anche le somme di danaro di provenienza illecita vengano utilizzate per adempiere alle obbligazioni tributarie gravanti in capo alla società, a nulla rilevando né la destinazione dell´esborso in favore dell´erario, né la contestuale assunzione da parte dell´ente dell´obbligo di restituire le medesime somme di illecita provenienza a coloro che le avevano erogate.

Argomento: Responsabilità Ente da Reato (d.lgs. n. 231/2001)
Sezione:

(Cass. Pen., Sez. II, 20 settembre, n. 35362)

Stralcio a cura di Roberto Zambrano

“(...) Il Tribunale del riesame di Trieste, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha accolto parzialmente l'istanza di riesame (...) avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Trieste (...), con cui veniva disposto il sequestro preventivo di distinte somme di denaro (euro 156.625, oggetto di bonifici in favore della società OMISSIS attraverso il socio unico M.M.; euro 45.800, rinvenuti in un locale nella disponibilità di entrambe le società ricorrenti), confermandolo limitatamente all'importo di euro 77.581, in relazione all'illecito amministrativo ex art. 25 octies d. lgs. 231/2001 per il quale è stata indagata la società OMISSIS (con riguardo alle condotte di riciclaggio poste in essere dall'amministratrice unica e legale rappresentante M.M., (...) a vantaggio della persona giuridica che aveva beneficiato della disponibilità delle somme di provenienza delittuosa per proseguire l'attività d'impresa, anche mediante l'adempimento di obbligazioni tributarie). (...) Il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza degli elementi per individuare nelle somme sequestrate il profitto confiscabile ai sensi dell'art. 19 d. lgs. 231/2001, ruota intorno all'affermazione secondo la quale l'impiego delle somme, ricevute dalla società attraverso il socio unico beneficiario dei bonifici (...), in quanto destinate a soddisfare pretese fiscali non potrebbero integrare alcun vantaggio patrimoniale, trattandosi di operazione che ha comportato l'assunzione del debito nei confronti del socio finanziatore. Si tratta di una ricostruzione che collide con la realtà economico finanziaria, poiché la disponibilità delle somme conseguita dalla società, attraverso la condotta di reato realizzata dalla legale rappresentante (che ha consapevolmente ricevuto somme di denaro di provenienza illecita, in difetto di alcun legame funzionale o di rapporti commerciali con l'ente che aveva eseguito i bonifici, ente pacificamente operante in violazione di norme tributarie), ha incrementato il patrimonio della società che attraverso quell'operazione ha adempiuto alle obbligazioni tributarie (possibilità che, in difetto dell'erogazione di quelle somme, non si sarebbe potuta realizzare così assumendo sia il rischio di iniziative esecutive o di liquidazione giudiziale, sia il pericolo per la società di esser posta fuori dal mercato). La valutazione dell'esistenza del [continua ..]

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