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L'onere di allegazione dell'attore nell'accertamento della responsabilità sanitaria

Argomento: Della responsabilità medica
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 27 giugno 2024, n. 17742)

stralcio a cura di Giorgio Potenza

“[…] non è esigibile dall'attore che agisce per l'accertamento della responsabilità sanitaria della struttura o dei suoi ausiliari la specifica individuazione ex ante dei precisi profili di imperizia, di incuria o di negligenza in cui essi sarebbero incorsi, venendo in considerazione elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell' istruttoria e dell'espletamento di una CTU medico-legale, cosicché, all'esito di tali accertamenti, il giudice del merito, non essendo rigidamente vincolato alle prospettazioni dell'attore, può accogliere la domanda anche in caso di riscontro di profili di responsabilità diversi da quelli in origine ipotizzati, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.

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